Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di
lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
lavoro e a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita' ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupabilita', i principi fondamentali in
materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attivita' lavorativa femminile e
giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile
1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra
operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro
consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro. E' altresi' fatto
divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e
offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in
modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche
minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare
riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati
requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, nonche' alle universita' e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano
oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia
in data 1º febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua
sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e
distacco, nonche' di interposizione illecita laddove manchi una
ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o
possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarieta' tra fornitore e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico
previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresi' specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di
intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5
ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e
appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento
elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m) attribuzione della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate, ferma restando la titolarita' delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non
espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la
legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante
e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,
per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o piu' testi unici delle normative e
delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2001, n. 248.
- Il testo della legge 29 aprile 1949, n. 264
(Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 giugno 1949, n.
125, supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
reca: "Conferimento alle regioni e agli enti locali di
funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Il testo della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 gennaio 1997, n. 5, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 2 della legge 24 giugno 1997, n.
196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione), e'
il seguente:
"Art. 2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
fornitura di lavoro temporaneo puo' essere esercitata
soltanto da societa' iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2,
l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita'
di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle societa'
nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilasciata
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente
alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o
dipendenza nel territorio nazionale o di altro Stato membro
dell'Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fidejussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del
fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere
concessa anche a societa' cooperative di produzione e
lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui al
comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 9, e che
occupino lavoratori dipendenti per un numero di giornate
non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro
effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla societa' cooperativa di
produzione e lavoro possono essere da questa forniti come
prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonche' le
informazioni di cui al comma 7 sono dichiarati dalla
societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per
l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
con decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le
modalita' della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
svolge vigilanza e controllo sull'attivita' dei soggetti
abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla
permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti di
cui al comma 2.
7. La societa' comunica all'autorita' concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali,
la cessazione dell'attivita' ed ha inoltre l'obbligo di
fornire all'autorita' concedente tutte le informazioni da
questa richiesta.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
e l'obbligo di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione,
all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni.".
- Il testo dell'art. 10, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 469 del 1997, e' il seguente:
"2. L'attivita' di mediazione tra domanda ed offerta di
lavoro puo' essere svolta, previa autorizzazione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese
o gruppi di imprese, anche societa' cooperative con
capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire
nonche' da enti non commerciali con patrimonio non
inferiore a 200 milioni. Fermo restando forme societarie
anche non di capitali, per lo svolgimento di attivita' di
ricerca e selezione nonche' di supporto alla ricollocazione
professionale, il limite di capitale versato ammonta a lire
50 milioni.".
- Il testo della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme
per l'ordinamento della professione di consulente del
lavoro), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
1979, n. 20.
- Il testo dell'art. 7 della Convenzione
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del
19 giugno 1997, n. 181 (Convenzione sulle agenzie per
l'impiego private), e' il seguente:
"Art. 7. - 1. Le agenzie per l'impiego private non
devono far pagare ai lavoratori, direttamente o
indirettamente, spese o altri costi.
2. Nell'interesse dei lavoratori, l'autorita'
competente, previa consultazione delle organizzazioni di
datori di lavoro e di lavoratori maggiormente
rappresentative, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni
del paragrafo 1 di cui sopra per alcune categorie di
lavoratori, e per servizi specificamente identificati,
forniti dalle agenzie per l'impiego private.
3. Ogni membro che avra' autorizzato deroghe ai sensi
del paragrafo 2 di cui sopra dovra', nei suoi rapporti a
titolo dell'art. 22 della Costituzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro, fornire informazioni su tali
deroghe ed esplicitarne i motivi.".
- Il testo della legge 23 ottobre 1960, n. 1369
(Divieto di intermediazione ed interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di
mano d'opera negli appalti di opere e di servizi), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1960, n.
289.
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
(Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre
1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 12 del
1979, e' il seguente:
"Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge, salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I dipendenti del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per quindici anni, con mansioni di ispettori del lavoro
presso gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli
esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e
dal tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale
di cui al presente comma non potra' essere iscritto
all'albo della provincia dove ha prestato servizio se non
dopo quattro anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul
volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con
oltre duecentocinquanta addetti che non si avvalgono, per
le operazioni suddette, di proprie strutture interne
possono demandarle a centri di elaborazione dati, di
diretta costituzione od esterni, i quali devono essere in
ogni caso assistiti da uno o piu' soggetti di cui al primo
comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore.".
- Il testo del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.
18 (Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di
stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 febbraio 2001, n. 43.
- Il testo della legge 1 marzo 2002, n. 39
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
comunitaria 2001), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 2002, n. 72, supplemento ordinario.
- Il testo della direttiva 12 marzo 2001, n. 2001/23/CE
(Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale C.E. 22 marzo 2001 n. L 82.
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile e' il
seguente:
"Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente). - Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.".