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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in
relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche',
qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla
legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso
tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono
prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le
regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore
la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono
comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia
autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri». L'art. 14 cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni».
- L'art. 117 della Costituzione, quinto comma, cosi'
recita:
«La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza».