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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:
"Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
COMUNICAZIONE POLITICA".
2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserito il seguente Capo:
"Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI
Art. 11-bis. - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del
presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive
locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla
programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di
concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di
legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
Art. 11-ter. - (Definizioni) - 1. Ai fini del presente Capo si
intende:
a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto
destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro
titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale
radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;
c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in
cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e
valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di
programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra
piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
Art. 11-quater. - (Tutela del pluralismo). - 1. Le emittenti
radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita'
e l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel
rispetto della liberta' di informazione, sia di programmi di
comunicazione politica.
2. Al fine di garantire la parita' di trattamento e
l'imparzialita' a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento
del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o
dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al
Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di
autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della
Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale
dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni
abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone
comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i
pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine
nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo
deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione
dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo
una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche
con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle
emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni
economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento,
stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni
emittente che tengano conto della normativa in materia di spese
elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di
comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.
4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine
nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo
schema, con i relativi pareri, e' immediatamente trasmesso
all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla
sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al
comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che e'
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato
dall'Autorita'. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di
cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque
con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di
autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le
emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni.
Art. 11-quinquies. - (Vigilanza e poteri dell'Autorita) - 1.
L'Autorita' vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente
Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui
all'articolo 11-quater, nonche' delle disposizioni regolamentari e
attuative emanate dall'Autorita' medesima.
2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di
soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli
utenti istituito presso l'Autorita', di comportamenti in violazione
del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui
all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative
di cui al comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente
ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli
effetti di tali comportamenti e puo' ordinare, se del caso, la
programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non
sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo,
l'Autorita' puo' disporre la sospensione delle trasmissioni
dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
3. L'Autorita' verifica il rispetto dei propri provvedimenti
adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in
caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
4. I provvedimenti dell'Autorita' di cui al presente articolo
possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia
amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi
dell'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La
competenza di primo grado e' attribuita in via esclusiva ed
inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con
sede in Roma.
Art. 11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell'Autorita)
- 1. L'Autorita' adegua le proprie disposizioni regolamentari e
attuative alle disposizioni del presente Capo.
Art. 11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I
per le emittenti locali) - 1. A decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo
11-quater, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e
televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".
3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:
"Capo III
DISPOSIZIONI FINALI".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- L'art. 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
recante: «Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1971, n. 314, e' il seguente:
«Art. 23-bis. - 1. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di
giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di
affidamento di incarichi di progettazione e di attivita'
tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere
pubbliche o di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonche'
quelli relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi
pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorita'
amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di
privatizzazione o di dismissione di imprese o beni
pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione,
modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa
delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali
e quelli connessi concernenti la formazione e il
funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla
meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
sulla domanda cautelare, accertata la completezza del
contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
ricorso evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data
di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo
grado, la pronunzia di appello e' trasmessa al tribunale
amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte
della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne da' avviso alle parti.
4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono
depositare documenti entro il termine di quindici giorni
dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al
medesimo comma e possono depositare memorie entro i
successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di
estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo
regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le
opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
sentenza e' pubblicato entro sette giorni dalla data
dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso
la sentenza del tribunale amministrativo regionale
pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 e' di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla
pubblicazione della sentenza. La parte puo', al fine di
ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla
pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da
proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione
della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
sospensione della sentenza appellata.».
- Per l'art. 4, commi 3 e 5, della legge 28 febbraio
2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di
accesso ai mezzi di informazione durante le campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n.
43, si vedano note all'art. 2.
- L'art. 8 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, e' il
seguente:
«Art. 8 (Sondaggi politici ed elettorali). - 1. Nei
quindici giorni precedenti la data delle votazioni e'
vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i
risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni
e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori,
anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo
precedente a quello del divieto.
2. L'Autorita' determina i criteri obbligatori in
conformita' dei quali devono essere realizzati i sondaggi
di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del
periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto
se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e'
responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e
se contestualmente resi disponibili, nella loro
integralita' e con le medesime indicazioni, su apposito
sito informatico, istituito e tenuto a cura del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
b) committente e acquirente;
c) criteri seguiti per la formazione del campione;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di
elaborazione dei dati;
e) numero delle persone interpellate e universo di
riferimento;
f) domande rivolte;
g) percentuale delle persone che hanno risposto a
ciascuna domanda;
h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.».