Legge Ordinaria n. 313 del 06/11/2003 G.U. n. 268 del 18 Novembre 2003
Disposizioni per l' attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  Prima  dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:

                               "Capo I
DISPOSIZIONI  GENERALI  IN  TEMA  DI  PARITA'  DI ACCESSO AI MEZZI DI
INFORMAZIONE  DURANTE  LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA
                      COMUNICAZIONE POLITICA".

   2.  Dopo  l'articolo  11  della  legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserito il seguente Capo:

                              "Capo II
          DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

   Art.  11-bis.  - (Ambito di applicazione) - 1. Le disposizioni del
presente  Capo  si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive
locali.
   2.  Le  disposizioni  del  presente  Capo  non  si  applicano alla
programmazione  regionale  o comunque locale della concessionaria del
servizio  pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di
concessione  o  di  autorizzazione  o comunque aventi altro titolo di
legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.
   Art.  11-ter.  -  (Definizioni)  - 1. Ai fini del presente Capo si
intende:
   a)  per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto
destinatario  di  autorizzazione  o  concessione  o comunque di altro
titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale;
   b)  per  "programma di informazione", il telegiornale, il giornale
radio  e  comunque  il  notiziario  o  altro  programma  di contenuto
informativo,  a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca;
   c)  per  "programma  di comunicazione politica", ogni programma in
cui   assuma   carattere   rilevante   l'esposizione  di  opinioni  e
valutazioni    politiche    manifestate   attraverso   tipologie   di
programmazione  che  comunque  consentano un confronto dialettico tra
piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni.
   Art.  11-quater.  -  (Tutela  del  pluralismo).  - 1. Le emittenti
radiofoniche  e  televisive  locali  devono  garantire il pluralismo,
attraverso la parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita'
e  l'equita' nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel
rispetto   della  liberta'  di  informazione,  sia  di  programmi  di
comunicazione politica.
   2.   Al   fine   di   garantire   la   parita'  di  trattamento  e
l'imparzialita'  a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente
Capo  le  organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento
del  numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o
dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al
Ministro    delle    comunicazioni    uno   schema   di   codice   di
autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della
Federazione  nazionale  della  stampa italiana, dell'Ordine nazionale
dei  giornalisti,  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano e
delle  competenti  Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della  Repubblica.  Decorso  tale termine senza che le organizzazioni
abbiano   provveduto   a   presentare   uno   schema   di  codice  di
autoregolamentazione,   il   Ministro   delle  comunicazioni  propone
comunque  uno  schema  di  codice sul quale devono essere acquisiti i
pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine
nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  e  delle  competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica.
   3.  Il  codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo
deve  comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione
dei  comizi  elettorali, consentano la comunicazione politica secondo
una effettiva parita' di condizioni tra i soggetti competitori, anche
con  riferimento  alle  fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle
emittenti   radiofoniche   e   televisive  locali  che  accettano  di
trasmettere   messaggi   politici   autogestiti   a  titolo  gratuito
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi
3  e  5.  Il  codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni
economiche  di  accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento,
stabilendo  criteri  di  determinazione  dei  prezzi da parte di ogni
emittente  che  tengano  conto  della  normativa  in materia di spese
elettorali  ammesse  per  ciascun candidato e secondo un principio di
comprovata parita' di costo tra gli stessi candidati.
   4.  La  Federazione  nazionale  della  stampa  italiana,  l'Ordine
nazionale  dei  giornalisti,  la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano  e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro
trenta  giorni  dalla  ricezione  dello  schema di cui al comma 2. Lo
schema,   con   i   relativi   pareri,  e'  immediatamente  trasmesso
all'Autorita', che delibera entro il termine di quindici giorni dalla
sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.
   5.  Entro  i  successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al
comma  2  sottoscrivono  il  codice  di  autoregolamentazione, che e'
emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato
dall'Autorita'.  Decorso  tale termine senza che le organizzazioni di
cui  al  comma  2  abbiano  provveduto  a  sottoscrivere il codice di
autoregolamentazione,  il Ministro delle comunicazioni emana comunque
con  proprio  decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di
autoregolamentazione  acquista  efficacia  nei  confronti di tutte le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  locali il giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto del
Ministro delle comunicazioni.
   Art.  11-quinquies.  -  (Vigilanza  e  poteri  dell'Autorita) - 1.
L'Autorita'  vigila  sul rispetto dei principi contenuti nel presente
Capo  e  di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui
all'articolo  11-quater,  nonche'  delle disposizioni regolamentari e
attuative emanate dall'Autorita' medesima.
   2.  In  caso  di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di
soggetti  politici  interessati  ovvero del Consiglio nazionale degli
utenti  istituito  presso l'Autorita', di comportamenti in violazione
del  presente  Capo  o  del  codice  di  autoregolamentazione  di cui
all'articolo 11-quater e delle disposizioni regolamentari e attuative
di  cui  al  comma 1, l'Autorita' adotta nei confronti dell'emittente
ogni  provvedimento,  anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli
effetti  di  tali  comportamenti  e  puo'  ordinare,  se del caso, la
programmazione  di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non
sia   possibile   ordinare  trasmissioni  a  carattere  compensativo,
l'Autorita'   puo'   disporre   la   sospensione  delle  trasmissioni
dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.
   3.  L'Autorita'  verifica  il  rispetto  dei  propri provvedimenti
adottati  in  applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in
caso  di  inottemperanza,  irroga  nei  confronti  dell'emittente  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.
   4.  I  provvedimenti  dell'Autorita'  di  cui al presente articolo
possono   essere   impugnati   dinanzi   agli   organi  di  giustizia
amministrativa   in   sede   di  giurisdizione  esclusiva,  ai  sensi
dell'articolo  23-bis  della  legge  6  dicembre  1971,  n.  1034. La
competenza   di  primo  grado  e'  attribuita  in  via  esclusiva  ed
inderogabile  al  tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, con
sede in Roma.
   Art.  11-sexies. - (Norme regolamentari e attuative dell'Autorita)
-  1.  L'Autorita'  adegua  le  proprie  disposizioni regolamentari e
attuative alle disposizioni del presente Capo.
   Art.  11-septies. - (Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I
per  le  emittenti  locali)  - 1. A decorrere dal giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale del decreto del
Ministro   delle  comunicazioni  di  cui  al  comma  5  dell'articolo
11-quater,  cessano  di  applicarsi  alle  emittenti  radiofoniche  e
televisive  locali  le  disposizioni  di cui al Capo I della presente
legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8".
   3.  Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e'
inserita la seguente rubrica:

                              "Capo III
                        DISPOSIZIONI FINALI".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  L'art.  23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
          recante:    «Istituzione   dei   tribunali   amministrativi
          regionali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1971, n. 314, e' il seguente:
              «Art.  23-bis.  - 1. Le disposizioni di cui al presente
          articolo  si  applicano  nei giudizi davanti agli organi di
          giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
                a)   i   provvedimenti   relativi   a   procedure  di
          affidamento  di  incarichi  di progettazione e di attivita'
          tecnico-amministrative ad esse connesse;
                b) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed   esecuzione   di  opere
          pubbliche  o  di pubblica utilita', ivi compresi i bandi di
          gara  e  gli  atti  di  esclusione dei concorrenti, nonche'
          quelli   relativi   alle  procedure  di  occupazione  e  di
          espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
                c) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          aggiudicazione,   affidamento   ed  esecuzione  di  servizi
          pubblici  e  forniture,  ivi compresi i bandi di gara e gli
          atti di esclusione dei concorrenti;
                d) i    provvedimenti    adottati   dalle   autorita'
          amministrative indipendenti;
                e) i   provvedimenti   relativi   alle  procedure  di
          privatizzazione   o   di  dismissione  di  imprese  o  beni
          pubblici,   nonche'   quelli  relativi  alla  costituzione,
          modificazione   o   soppressione  di  societa',  aziende  e
          istituzioni  ai  sensi  dell'art.  22  della legge 8 giugno
          1990, n. 142;
                f) i   provvedimenti   di   nomina,  adottati  previa
          delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                g) i  provvedimenti di scioglimento degli enti locali
          e   quelli   connessi   concernenti   la  formazione  e  il
          funzionamento degli organi.
              2.  I  termini  processuali  previsti sono ridotti alla
          meta', salvo quelli per la proposizione del ricorso.
              3.  Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il
          tribunale  amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi
          sulla  domanda  cautelare,  accertata  la  completezza  del
          contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso
          ai  sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il
          ricorso  evidenzi l'illegittimita' dell'atto impugnato e la
          sussistenza  di  un pregiudizio grave e irreparabile, fissa
          con  ordinanza la data di discussione nel merito alla prima
          udienza  successiva  al termine di trenta giorni dalla data
          di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza
          cautelare  da parte del tribunale amministrativo regionale,
          ove  il  Consiglio  di  Stato  riformi l'ordinanza di primo
          grado,  la  pronunzia  di appello e' trasmessa al tribunale
          amministrativo  regionale per la fissazione dell'udienza di
          merito.  In  tale  ipotesi,  il  termine  di  trenta giorni
          decorre  dalla  data di ricevimento dell'ordinanza da parte
          della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
          ne da' avviso alle parti.
              4.  Nel  giudizio  di  cui  al comma 3 le parti possono
          depositare  documenti  entro  il termine di quindici giorni
          dal  deposito  o  dal ricevimento delle ordinanze di cui al
          medesimo   comma  e  possono  depositare  memorie  entro  i
          successivi dieci giorni.
              5.  Con  le  ordinanze  di  cui  al comma 3, in caso di
          estrema  gravita'  ed  urgenza, il tribunale amministrativo
          regionale  o  il  Consiglio  di  Stato  possono disporre le
          opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un
          sommario esame, inducono a una ragionevole probabilita' sul
          buon esito del ricorso.
              6.  Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della
          sentenza  e'  pubblicato  entro  sette  giorni  dalla  data
          dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
              7.  Il termine per la proposizione dell'appello avverso
          la   sentenza   del   tribunale   amministrativo  regionale
          pronunciata  nei  giudizi  di  cui  al comma 1 e' di trenta
          giorni  dalla  notificazione  e  di centoventi giorni dalla
          pubblicazione  della  sentenza.  La  parte puo', al fine di
          ottenere  la  sospensione  dell'esecuzione  della sentenza,
          proporre   appello  nel  termine  di  trenta  giorni  dalla
          pubblicazione  del  dispositivo, con riserva dei motivi, da
          proporre  entro  trenta giorni dalla notificazione ed entro
          centoventi  giorni  dalla comunicazione della pubblicazione
          della sentenza.
              8.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche  davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di
          sospensione della sentenza appellata.».
              -  Per  l'art.  4, commi 3 e 5, della legge 28 febbraio
          2000,  n.  28,  recante  «Disposizioni  per  la  parita' di
          accesso  ai  mezzi  di  informazione  durante  le  campagne
          elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 febbraio 2000, n.
          43, si vedano note all'art. 2.
              -  L'art.  8 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, e' il
          seguente:
              «Art.  8  (Sondaggi  politici  ed elettorali). - 1. Nei
          quindici  giorni  precedenti  la  data  delle  votazioni e'
          vietato   rendere   pubblici   o,  comunque,  diffondere  i
          risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni
          e  sugli  orientamenti  politici  e di voto degli elettori,
          anche  se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo
          precedente a quello del divieto.
              2.  L'Autorita'  determina  i  criteri  obbligatori  in
          conformita'  dei  quali devono essere realizzati i sondaggi
          di cui al comma 1.
              3.  I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del
          periodo  di  cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto
          se  accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali e'
          responsabile  il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e
          se    contestualmente    resi   disponibili,   nella   loro
          integralita'  e  con  le  medesime indicazioni, su apposito
          sito   informatico,   istituito   e   tenuto   a  cura  del
          Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  presso la
          Presidenza del Consiglio dei Ministri:
                a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
                b) committente e acquirente;
                c) criteri seguiti per la formazione del campione;
                d) metodo   di   raccolta  delle  informazioni  e  di
          elaborazione dei dati;
                e) numero  delle  persone  interpellate e universo di
          riferimento;
                f) domande rivolte;
                g) percentuale  delle  persone  che  hanno risposto a
          ciascuna domanda;
                h) data in cui e' stato realizzato il sondaggio.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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