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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni a favore delle vittime
del disastro aereo di Linate).
1. E' assegnata al prefetto di Milano la somma di 12.500.000 euro
per un'equa elargizione a favore dei componenti le famiglie delle
vittime del disastro aereo di Linate dell'8 ottobre 2001, tenuto
conto anche dello stato di effettiva necessita', nonche' per il
finanziamento di altre iniziative proposte dal "Comitato 8 ottobre
per non dimenticare ", costituito dai familiari delle vittime.
2. Il prefetto di Milano adotta i provvedimenti di elargizione e
finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1.
3. Le elargizioni ed i finanziamenti di cui alla presente legge
sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite
in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari
abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.