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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Ratifica ed esecuzione).
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il
Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia,
la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica,
l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna,
il Regno di Svezia, la Comunita' europea dell'energia atomica
(EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in
esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non
proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il
22 settembre 1998.
2. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma
1, di seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17,
paragrafo a) del Protocollo stesso.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.