Legge Ordinaria n. 332 del 31/10/2003 G.U. n. 276 del 27 Novembre 2003
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell' Accordo tra la Repubblica d' Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l' Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell' energia atomica ( EURATOM ) e l' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA ) in esecuzione dell' articolo III, paragrafi 1 e 4 del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               ART. 1.
                      (Ratifica ed esecuzione).

1.  Il  Presidente  della  Repubblica  e' autorizzato a ratificare il
Protocollo  aggiuntivo  dell'Accordo  tra la Repubblica d'Austria, il
Regno  del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia,
la   Repubblica   Federale   di  Germania,  la  Repubblica  ellenica,
l'Irlanda,  la  Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il
Regno  dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna,
il  Regno  di  Svezia,  la  Comunita'  europea  dell'energia  atomica
(EURATOM)  e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in
esecuzione  dell'articolo  III,  paragrafi 1 e 4, del Trattato di non
proliferazione  delle  armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il
22 settembre 1998.
2.  Piena  ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui al comma
1,  di  seguito chiamato Protocollo, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 17,
paragrafo a) del Protocollo stesso.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubbicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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