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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applicano all'iscrizione
agli albi degli avvocati, per i quali restano fermi i limiti e i
divieti di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e
successive modificazioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 56, 56-bis e
57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' le disposizioni di
legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi
professionali non si applicano ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo
parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50
per cento di quella a tempo pieno.
56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano
l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attivita'
professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano
ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per
l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle
relative attivita'. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi
professionali e che esercitino attivita' professionale non
possono essere conferiti incarichi professionali dalle
amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non
possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali
sia parte una pubblica amministrazione.
57. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere
costituito relativamente a tutti i profili professionali
appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del
personale militare, di quello delle Forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934,
n. 36, reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e
procuratore».