Legge Ordinaria n. 34 del 14/02/2003 G.U. n. 58 dell'11 Marzo 2003 (suppl.ord.)
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell' ordinamento interno
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

    1.  Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione   internazionale   per  la  repressione  degli  attentati
terroristici  mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10   commi   2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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