Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2004, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 54.600
milioni di euro, al netto di 7.396 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004,
resta fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2004.
2. Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 53.600 milioni di euro ed in 43.000 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006, per
le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato
e' determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro ed in
315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni
2005 e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare e'
determinato, rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000
milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e'
determinato, rispettivamente, in 319.500 milioni di euro ed in
310.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
AVVERTENZA:
In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale serie
generale del 30 gennaio 2004 si procedera' alla
ripubblicazione del testo della presente legge corredato
delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.