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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' e ambito di applicazione)
1. La presente legge detta norme in materia di sicurezza nella
pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo,
compresi i principi fondamentali per la gestione in sicurezza delle
aree sciabili, favorendo lo sviluppo delle attivita' economiche nelle
localita' montane, nel quadro di una crescente attenzione per la
tutela dell'ambiente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.