Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al fine di garantire il finanziamento di opere di particolare
interesse locale, sono attribuiti, agli enti rispettivamente
interessati, stanziamenti destinati alle seguenti iniziative, nei
limiti finanziari indicati:
a) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso alla
strada statale n. 13 "Pontebbana" nel comune di San Vendemiano, in
provincia di Treviso, e delle relative opere complementari, di
attraversamento del torrente Cervada e di collegamento con la
viabilita' locale, e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, da assegnare al comune di San
Vendemiano;
b) per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino
della tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni (Salerno)-Lagonegro
(Potenza) e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005;
c) per la realizzazione di interventi di adeguamento e messa in
sicurezza della superstrada del Liri e' autorizzata la spesa di
3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da
assegnare alla regione Abruzzo;
d) per la realizzazione di interventi destinati al potenziamento
della strada statale n. 106 nella tratta Sibari-Crotone e'
autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005;
e) per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento
della strada statale n. 212 "Della Val Fortore" - strada statale n.
369 "Appulo Fortorina" (Benevento) e' autorizzata la spesa di
2.500.000 euro per l'anno 2003, 2.500.000 euro per l'anno 2004 e
1.500.000 euro per l'anno 2005;
f) per la realizzazione di lavori di collegamento degli
agglomerati industriali della citta' di Vibo Valentia con lo svincolo
autostradale Vibo Valentia - Sant'Onofrio e' autorizzata la spesa di
7.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da
assegnare al comune di Vibo Valentia;
g) per la realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo
al Mare - Santo Stefano al Mare (Imperia) e' autorizzata la spesa di
3.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da
assegnare alla regione Liguria;
h) per la realizzazione di opere edilizie presso l'Universita' di
Urbino e' autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005;
i) per la realizzazione di lavori destinati all'ammodernamento dei
mezzi e delle attrezzature, nonche' all'adeguamento delle sedi
logistiche degradate della Sezione provinciale di Torino
dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
l) per la realizzazione di interventi finalizzati
all'acquisizione, ristrutturazione e attivazione di un centro di
rieducazione dei minori presso l'immobile ex Ospedale mauriziano sito
in Lanzo Torinese e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2003, 500.000 euro per l'anno 2004 e 500.000 euro per l'anno
2005;
m) per la realizzazione di interventi per opere pubbliche nella
citta' di Reggio Calabria e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di
euro per l'anno 2003;
n) per la realizzazione della circonvallazione di San Vito dei
Normanni (Brindisi) e' autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2003 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
o) per la progettazione e la realizzazione di opere di
miglioramento della viabilita' della ex strada statale n. 225 "della
Fontanabuona", ai fini dell'allargamento della strettoia stradale
ubicata in "localita' Terrarossa", nel comune di Moconesi, e'
autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.000.000
di euro per l'anno 2004, da assegnare alla comunita' montana
Fontanabuona con sede a Cicagna (Genova);
p) per la progettazione e la realizzazione di interventi a favore
della sicurezza stradale lungo la ex strada statale n. 350 fra
Arsiero e Lastebasse, in provincia di Vicenza, e' autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 1.400.000 euro per
l'anno 2004, da assegnare alla provincia di Vicenza;
q) per la progettazione e la realizzazione di opere di messa in
sicurezza e miglioramento della viabilita' del comprensorio delle
comunita' montane Valle Seriana e Valle Brembana, e' autorizzata la
spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare ai comuni
interessati, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
1) comune di Ardesio: 740.000 euro per la realizzazione della
strada intercomunale tra Bagni di Ardesio e Novarsa di Volgaglio,
quale viabilita' alternativa;
2) comune di Ardesio: 260.000 euro per la realizzazione di opere
di difesa da caduta massi sulla strada provinciale n. 49 di Valle
Seriana superiore;
3) comune di Sant'Omobono Imagna: 450.000 euro per il
consolidamento della strada comunale di collegamento
Mazzoleni-Falghera;
4) comune di San Giovanni Bianco: 130.000 euro per il ripristino
degli argini del fiume Enna;
5) comune di San Giovanni Bianco: 200.000 euro per la strada
comunale di collegamento Grumo-Portiera;
6) comune di Zogno: 220.000 euro per la strada comunale di
collegamento S. Antonio-Tiglio;
r) per la progettazione e la realizzazione degli interventi di
sistemazione delle rive del fiume Brenta, in localita' Campo San
Martino, secondo il progetto redatto dalla regione Veneto previo
accordo con il comune di Campo San Martino, e' autorizzata la spesa
di 1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Veneto
per le seguenti tipologie di intervento:
1) consolidamento della curva "Comare";
2) attraversamento pedonale;
3) valorizzazione naturalistica con la realizzazione di un
percorso pedonale sulla riva sinistra;
s) per la progettazione e la realizzazione del sottopasso
ferroviario di Mornago e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, da assegnare alla
provincia di Varese;
t) per il potenziamento della stazione di Tortona e' autorizzata
la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2003, da assegnare alla
societa' Ferrovie dello Stato spa.
2. Gli enti assegnatari dei finanziamenti, competenti alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a
procedere alla progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base
della normativa vigente in materia di lavori pubblici, anche in
difformita' dalla programmazione triennale di cui all'articolo 14
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
43.700.000 euro per l'anno 2003, 33.400.000 euro per l'anno 2004 e
28.800.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1998, n. 444, volti alla tutela del carattere
storico, monumentale e artistico della citta' di Siena, nell'ambito
degli interventi per le citta' d'arte e le citta' metropolitane e'
autorizzata la spesa di 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a
3.000.000 di euro per l'anno 2004 e a 3.000.000 di euro per l'anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Al fine di consentire la prosecuzione, da parte del comune di
Venezia, del "progetto LIFE-Barene" e' autorizzata la spesa di
1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare al comune di Venezia.
7. Al fine di avviare l'opera di rinaturalizzazione della Laguna
centrale di Venezia, per eliminare gli effetti negativi dovuti al
Canale dei petroli, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004, e di 7.000.000 di euro per l'anno
2005, da assegnare al Magistrato alle acque di Venezia.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a
6.500.000 euro per l'anno 2003, 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e
7.000.000 di euro per l'anno 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
recante legge quadro in materia di lavori pubblici; e' il
seguente:
«Art. 14 (Programmazione dei lavori pubblici). - 1.
L'attivita' di realizzazione dei lavori di cui alla
presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro
si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'art. 2,
comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica,
unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno
stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilita' e di identificazione e
quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto
con altri soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilita'
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano
con priorita' i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con
capitali privati, in quanto suscettibili di gestione
economica. Lo schema di programma triennale e i suoi
aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro
approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti
di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorita'. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere
comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero
del patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonche' gli
interventi per i quali ricorra la possibilita' di
finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresi' indicati i
beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto
all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di'
rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica
e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare
le priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le
modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi
adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 e' subordinata, per i lavori di importo
inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di
uno studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari
o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.
16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata
dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
limitatamente ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione
almeno preliminare e siano state quantificate le
complessive risorse finanziarie necessarie per la
realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi
contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori
pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi quarto e
quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive
modificazioni, e dell'art. 27, comma 5, della legge
8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati
sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato,
delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
gia' stanziati nei rispettivi stati di previsione o
bilanci, nonche' acquisibili ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e
successive modificazioni. Un lavoro non inserito
nell'elenco annuale puo' essere realizzato solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
gia' previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione
per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si
applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro
associazioni e consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
per la verifica della loro compatibilita' con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma
11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dei
lavori.».
Nota all'art. 1:
- L'art. 2 della legge 15 dicembre 1998, n. 444,
recante nuove disposizioni per favorire la riapertura di
immobili adibiti a teatro e per attivita' culturali, e' il
seguente:
«Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di
Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del
carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e'
autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli
anni 1998, 1999 e 2000, da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e
ambientali. La complessiva somma di lire 12 miliardi, per
gli interventi di cui ai citati articoli 2, 3 e 4 della
legge 9 marzo 1976, n. 75, e' ripartita con decreto
delMinistro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su motivata proposta del consiglio comunale di
Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e
4 della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' disposta con decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il comune di Siena propone alla regione Toscana il piano
per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e
4 della citata legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre
mesi la regione stessa, udita la sovrintendenza ai
monumenti di Siena, adotta le sue determinazioni e le
comunica al comune.».