Legge Ordinaria n. 376 del 29/12/2003 G.U. n. 12 del 16 Gennaio 2004
Finanziamento di interventi per opere pubbliche
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
   1.  Al  fine di garantire il finanziamento di opere di particolare
interesse   locale,   sono   attribuiti,  agli  enti  rispettivamente
interessati,  stanziamenti  destinati  alle  seguenti iniziative, nei
limiti finanziari indicati:
   a)  per  la  progettazione  e la realizzazione del sottopasso alla
strada  statale  n.  13 "Pontebbana" nel comune di San Vendemiano, in
provincia  di  Treviso,  e  delle  relative  opere  complementari, di
attraversamento  del  torrente  Cervada  e  di  collegamento  con  la
viabilita'  locale,  e'  autorizzata  la  spesa di 1.200.000 euro per
ciascuno  degli  anni  2003  e  2004,  da  assegnare al comune di San
Vendemiano;
   b) per la realizzazione degli interventi finalizzati al ripristino
della  tratta ferroviaria Sicignano degli Alburni (Salerno)-Lagonegro
(Potenza)  e'  autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005;
   c)  per  la  realizzazione di interventi di adeguamento e messa in
sicurezza  della  superstrada  del  Liri  e'  autorizzata la spesa di
3.000.000  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005, da
assegnare alla regione Abruzzo;
   d)  per  la realizzazione di interventi destinati al potenziamento
della   strada   statale   n.  106  nella  tratta  Sibari-Crotone  e'
autorizzata  la  spesa  di  2.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004 e 2005;
   e)  per la realizzazione di interventi finalizzati all'adeguamento
della  strada  statale n. 212 "Della Val Fortore" - strada statale n.
369  "Appulo  Fortorina"  (Benevento)  e'  autorizzata  la  spesa  di
2.500.000  euro  per  l'anno  2003,  2.500.000 euro per l'anno 2004 e
1.500.000 euro per l'anno 2005;
   f)   per   la   realizzazione  di  lavori  di  collegamento  degli
agglomerati industriali della citta' di Vibo Valentia con lo svincolo
autostradale  Vibo Valentia - Sant'Onofrio e' autorizzata la spesa di
7.000.000  di  euro  per  ciascuno  degli  anni 2003, 2004 e 2005, da
assegnare al comune di Vibo Valentia;
   g)  per  la realizzazione della prima tratta ciclabile San Lorenzo
al  Mare - Santo Stefano al Mare (Imperia) e' autorizzata la spesa di
3.500.000  euro  per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004  e  2005, da
assegnare alla regione Liguria;
   h)  per la realizzazione di opere edilizie presso l'Universita' di
Urbino  e'  autorizzata la spesa di 2.500.000 euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005;
   i) per la realizzazione di lavori destinati all'ammodernamento dei
mezzi  e  delle  attrezzature,  nonche'  all'adeguamento  delle  sedi
logistiche    degradate   della   Sezione   provinciale   di   Torino
dell'Associazione nazionale vigili del fuoco volontari e' autorizzata
la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005;
   l)    per    la    realizzazione    di    interventi   finalizzati
all'acquisizione,  ristrutturazione  e  attivazione  di  un centro di
rieducazione dei minori presso l'immobile ex Ospedale mauriziano sito
in  Lanzo  Torinese  e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno  2003,  500.000 euro per l'anno 2004 e 500.000 euro per l'anno
2005;
   m)  per  la  realizzazione di interventi per opere pubbliche nella
citta'  di  Reggio  Calabria  e' autorizzata la spesa di 4.000.000 di
euro per l'anno 2003;
   n)  per  la  realizzazione  della circonvallazione di San Vito dei
Normanni  (Brindisi)  e'  autorizzata  la spesa di 1.500.000 euro per
l'anno 2003 e di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005;
   o)   per   la   progettazione  e  la  realizzazione  di  opere  di
miglioramento  della viabilita' della ex strada statale n. 225 "della
Fontanabuona",  ai  fini  dell'allargamento  della strettoia stradale
ubicata  in  "localita'  Terrarossa",  nel  comune  di  Moconesi,  e'
autorizzata  la  spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 1.000.000
di  euro  per  l'anno  2004,  da  assegnare  alla  comunita'  montana
Fontanabuona con sede a Cicagna (Genova);
   p)  per la progettazione e la realizzazione di interventi a favore
della  sicurezza  stradale  lungo  la  ex  strada  statale n. 350 fra
Arsiero  e  Lastebasse,  in  provincia  di Vicenza, e' autorizzata la
spesa  di  2.000.000  di euro per l'anno 2003 e di 1.400.000 euro per
l'anno 2004, da assegnare alla provincia di Vicenza;
   q)  per  la  progettazione e la realizzazione di opere di messa in
sicurezza  e  miglioramento  della  viabilita' del comprensorio delle
comunita'  montane  Valle Seriana e Valle Brembana, e' autorizzata la
spesa  di  2.000.000  di euro per l'anno 2003, da assegnare ai comuni
interessati, secondo i limiti e le finalita' di seguito elencati:
   1)  comune  di  Ardesio:  740.000  euro per la realizzazione della
strada  intercomunale  tra  Bagni  di Ardesio e Novarsa di Volgaglio,
quale viabilita' alternativa;
   2)  comune  di Ardesio: 260.000 euro per la realizzazione di opere
di  difesa  da  caduta  massi sulla strada provinciale n. 49 di Valle
Seriana superiore;
   3)   comune   di   Sant'Omobono   Imagna:   450.000  euro  per  il
consolidamento     della     strada    comunale    di    collegamento
Mazzoleni-Falghera;
   4)  comune  di San Giovanni Bianco: 130.000 euro per il ripristino
degli argini del fiume Enna;
   5)  comune  di  San  Giovanni  Bianco:  200.000 euro per la strada
comunale di collegamento Grumo-Portiera;
   6)  comune  di  Zogno:  220.000  euro  per  la  strada comunale di
collegamento S. Antonio-Tiglio;
   r)  per  la  progettazione  e la realizzazione degli interventi di
sistemazione  delle  rive  del  fiume  Brenta, in localita' Campo San
Martino,  secondo  il  progetto  redatto  dalla regione Veneto previo
accordo  con  il comune di Campo San Martino, e' autorizzata la spesa
di  1.500.000  euro per l'anno 2003, da assegnare alla regione Veneto
per le seguenti tipologie di intervento:
   1) consolidamento della curva "Comare";
   2) attraversamento pedonale;
   3)   valorizzazione  naturalistica  con  la  realizzazione  di  un
percorso pedonale sulla riva sinistra;
   s)   per  la  progettazione  e  la  realizzazione  del  sottopasso
ferroviario  di  Mornago e' autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro
per  ciascuno  degli  anni  2003,  2004  e  2005,  da  assegnare alla
provincia di Varese;
   t)  per  il potenziamento della stazione di Tortona e' autorizzata
la  spesa  di  2.000.000  di  euro per l'anno 2003, da assegnare alla
societa' Ferrovie dello Stato spa.
   2.   Gli  enti  assegnatari  dei  finanziamenti,  competenti  alla
realizzazione  degli interventi di cui al comma 1, sono autorizzati a
procedere  alla  progettazione e all'esecuzione dei lavori sulla base
della  normativa  vigente  in  materia  di  lavori pubblici, anche in
difformita'  dalla  programmazione  triennale  di cui all'articolo 14
della  legge  11  febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni,
ovvero dagli strumenti di programmazione formalmente approvati.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1,  pari  a
43.700.000  euro  per  l'anno 2003, 33.400.000 euro per l'anno 2004 e
28.800.000  euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di conto
capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2003,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
   4.  Per  la  prosecuzione  degli  interventi di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1998, n. 444, volti alla tutela del carattere
storico,  monumentale  e artistico della citta' di Siena, nell'ambito
degli  interventi  per  le citta' d'arte e le citta' metropolitane e'
autorizzata  la  spesa  di  3.000.000 di euro per ciascuno degli anni
2004 e 2005, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per
i beni e le attivita' culturali.
   5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  4,  pari  a
3.000.000  di  euro  per l'anno 2004 e a 3.000.000 di euro per l'anno
2005,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   6.  Al  fine di consentire la prosecuzione, da parte del comune di
Venezia,  del  "progetto  LIFE-Barene"  e'  autorizzata  la  spesa di
1.500.000 euro per l'anno 2003, da assegnare al comune di Venezia.
   7.  Al  fine di avviare l'opera di rinaturalizzazione della Laguna
centrale  di  Venezia,  per  eliminare gli effetti negativi dovuti al
Canale  dei petroli, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per
ciascuno  degli  anni  2003 e 2004, e di 7.000.000 di euro per l'anno
2005, da assegnare al Magistrato alle acque di Venezia.
   8.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dei commi 6 e 7, pari a
6.500.000  euro  per l'anno 2003, 5.000.000 di euro per l'anno 2004 e
7.000.000   di   euro   per   l'anno   2005,   si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  14  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109,
          recante  legge  quadro in materia di lavori pubblici; e' il
          seguente:
              «Art.  14  (Programmazione  dei  lavori pubblici). - 1.
          L'attivita'   di  realizzazione  dei  lavori  di  cui  alla
          presente  legge di singolo importo superiore a 100.000 euro
          si  svolge  sulla  base di un programma triennale e di suoi
          aggiornamenti  annuali  che  i  soggetti di cui all'art. 2,
          comma  2,  lettera  a),  predispongono  ed  approvano,  nel
          rispetto  dei  documenti programmatori, gia' previsti dalla
          normativa   vigente,   e   della   normativa   urbanistica,
          unitamente  all'elenco  dei  lavori da realizzare nell'anno
          stesso.
              2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
          di   studi   di   fattibilita'   e   di  identificazione  e
          quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al
          comma  1  predispongono  nell'esercizio delle loro autonome
          competenze  e,  quando esplicitamente previsto, di concerto
          con  altri  soggetti, in conformita' agli obiettivi assunti
          come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali
          al   soddisfacimento  dei  predetti  bisogni,  indicano  le
          caratteristiche   funzionali,   tecniche,   gestionali   ed
          economico-finanziarie  degli  stessi e contengono l'analisi
          dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
          componenti       storico-artistiche,       architettoniche,
          paesaggistiche,  e  nelle  sue componenti di sostenibilita'
          ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
          particolare  le  amministrazioni aggiudicatrici individuano
          con  priorita'  i  bisogni  che  possono essere soddisfatti
          tramite   la   realizzazione  di  lavori  finanziabili  con
          capitali   privati,  in  quanto  suscettibili  di  gestione
          economica.  Lo  schema  di  programma  triennale  e  i suoi
          aggiornamenti  annuali sono resi pubblici, prima della loro
          approvazione,  mediante  affissione nella sede dei soggetti
          di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
          giorni consecutivi.
              3.  Il  programma triennale deve prevedere un ordine di
          priorita'.  Nell'ambito  di  tale  ordine  sono da ritenere
          comunque  prioritari  i lavori di manutenzione, di recupero
          del  patrimonio esistente, di completamento dei lavori gia'
          iniziati,  i  progetti  esecutivi  approvati,  nonche'  gli
          interventi   per   i   quali  ricorra  la  possibilita'  di
          finanziamento con capitale privato maggioritario.
              4.  Nel  programma  triennale  sono altresi' indicati i
          beni  immobili  pubblici  che,  al  fine di quanto previsto
          all'art. 19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
          alienazione  anche  del  solo diritto di superficie, previo
          esperimento  di  una  gara;  tali  beni sono classificati e
          valutati   anche   rispetto   ad  eventuali  caratteri  di'
          rilevanza  storico-artistica, architettonica, paesaggistica
          e   ambientale  e  ne  viene  acquisita  la  documentazione
          catastale e ipotecaria.
              5.  I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
          lavori  previsti  dal programma triennale devono rispettare
          le  priorita' ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi
          imposti  da  eventi  imprevedibili o calamitosi, nonche' le
          modifiche  dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge
          o   regolamentari   ovvero  da  altri  atti  amministrativi
          adottati a livello statale o regionale.
              6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
          al  comma  1  e'  subordinata,  per  i  lavori  di  importo
          inferiore  a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione di
          uno  studio di fattibilita' e, per i lavori di importo pari
          o  superiore  a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
          della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'art.
          16,  salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali e'
          sufficiente  l'indicazione  degli  interventi  accompagnata
          dalla stima sommaria dei costi.
              7.  Un lavoro puo' essere inserito nell'elenco annuale,
          limitatamente  ad uno o piu' lotti, purche' con riferimento
          all'intero  lavoro  sia  stata  elaborata  la progettazione
          almeno   preliminare   e   siano   state   quantificate  le
          complessive   risorse   finanziarie   necessarie   per   la
          realizzazione    dell'intero    lavoro.    In   ogni   caso
          l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
          addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalita',
          fruibilita' e fattibilita' di ciascun lotto.
              8.  I  progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
          nell'elenco  annuale  devono essere conformi agli strumenti
          urbanistici  vigenti  o adottati. Ove gli enti locali siano
          sprovvisti   di   tali   strumenti   urbanistici,   decorso
          inutilmente  un  anno  dal  termine  ultimo  previsto dalla
          normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione
          medesima,   gli  enti  stessi  sono  esclusi  da  qualsiasi
          contributo  o agevolazione dello Stato in materia di lavori
          pubblici.  Per  motivate  ragioni  di pubblico interesse si
          applicano  le  disposizioni  dell'art.  1,  commi  quarto e
          quinto,  della  legge  3 gennaio  1978,  n. 1, e successive
          modificazioni,   e  dell'art.  27,  comma  5,  della  legge
          8 giugno 1990, n. 142.
              9.  L'elenco  annuale predisposto dalle amministrazioni
          aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
          preventivo,  di  cui  costituisce  parte integrante, e deve
          contenere  l'indicazione  dei  mezzi  finanziari  stanziati
          sullo  stato  di  previsione o sul proprio bilancio, ovvero
          disponibili  in  base  a  contributi o risorse dello Stato,
          delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici,
          gia'   stanziati  nei  rispettivi  stati  di  previsione  o
          bilanci,  nonche'  acquisibili  ai  sensi  dell'art.  3 del
          decreto-legge  31 ottobre  1990,  n.  310,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  22 dicembre  1990,  n. 403, e
          successive    modificazioni.   Un   lavoro   non   inserito
          nell'elenco  annuale puo' essere realizzato solo sulla base
          di  un  autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
          gia'  previste  tra i mezzi finanziari dell'amministrazione
          al  momento  della  formazione dell'elenco, fatta eccezione
          per  le  risorse  resesi  disponibili  a seguito di ribassi
          d'asta  o  di  economie.  Agli  enti locali territoriali si
          applicano  le disposizioni previste dal decreto legislativo
          25 febbraio  1995,  n.  77,  e  successive modificazioni ed
          integrazioni.
              10.  I  lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
          ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
          non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte
          di pubbliche amministrazioni.
              11.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono tenuti ad
          adottare  il  programma triennale e gli elenchi annuali dei
          lavori  sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
          decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
          elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
          che  ne da' pubblicita', ad eccezione di quelli provenienti
          dal  Ministero  della  difesa.  I programmi triennali e gli
          aggiornamenti   annuali,   fatta   eccezione   per   quelli
          predisposti  dagli  enti e da amministrazioni locali e loro
          associazioni  e  consorzi, sono altresi' trasmessi al CIPE,
          per  la  verifica della loro compatibilita' con i documenti
          programmatori vigenti.
              12.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 5 e 10 si
          applicano  a  far  data  dal  primo  esercizio  finanziario
          successivo  alla  pubblicazione del decreto di cui al comma
          11,  ovvero  dal secondo qualora il decreto sia emanato nel
          secondo semestre dell'anno.
              13.  L'approvazione del progetto definitivo da parte di
          una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione
          di  pubblica  utilita',  indifferibilita'  ed  urgenza  dei
          lavori.».
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  2  della  legge  15 dicembre  1998,  n.  444,
          recante  nuove  disposizioni  per favorire la riapertura di
          immobili  adibiti a teatro e per attivita' culturali, e' il
          seguente:
              «Art. 2 (Prosecuzione degli interventi per la citta' di
          Siena). - 1. Per gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e
          4  della  legge  9 marzo 1976, n. 75, volti alla tutela del
          carattere monumentale e artistico della citta' di Siena, e'
          autorizzata  la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli
          anni  1998,  1999  e  2000,  da  iscrivere  nello  stato di
          previsione della spesa del Ministero per i beni culturali e
          ambientali.  La  complessiva somma di lire 12 miliardi, per
          gli  interventi  di  cui  ai citati articoli 2, 3 e 4 della
          legge  9 marzo  1976,  n.  75,  e'  ripartita  con  decreto
          delMinistro per i beni culturali e ambientali, d'intesa con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  su  motivata proposta del consiglio comunale di
          Siena. L'erogazione dei contributi di cui agli articoli 3 e
          4  della legge 9 marzo 1976, n. 75, e' disposta con decreto
          del  Ministro  per i beni culturali e ambientali. Entro tre
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          il  comune  di  Siena propone alla regione Toscana il piano
          per  l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e
          4  della  citata  legge n. 75 del 1976 e nei successivi tre
          mesi   la   regione  stessa,  udita  la  sovrintendenza  ai
          monumenti  di  Siena,  adotta  le  sue  determinazioni e le
          comunica al comune.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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