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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'eta' evolutiva, delle
differenze e dell'identita' di ciascuno e delle scelte educative
della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il
Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle
competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province, in
relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti
istituzionali, e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o
piu' decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia
di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i
decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i
decreti legislativi possono essere comunque adottati. I decreti
legislativi in materia di istruzione e formazione professionale sono
adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997.
3. Per la realizzazione delle finalita' della presente legge, il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, un piano programmatico di interventi
finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei
ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del
sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della
alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall'informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare
le doti creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell'attivita' motoria e delle competenze
ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di
istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione
tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all'articolo 4, possono
essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi
direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data
della loro entrata in vigore.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", cosi' recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".