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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti
Autorita' della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri
realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' russe, una
mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel
corso dei secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti
Autorita' della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari
esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' egiziane,
una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto,
dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle
relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attivita' previste nei commi 1 e 2 puo'
avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6
della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n.
401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all'estero), e' il seguente:
"Art. 6 (Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero). - 1.
Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al
Ministero proposte di collaborazione alle iniziative
pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita'
della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero
del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui
all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle
attivita' contemplate dalla presente legge.".