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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito a Ferrara il Museo Nazionale della Shoah, di seguito
denominato "Museo", quale luogo simbolico per conservare nella
memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni
razziali e dell'Olocausto.
2. Il Museo ha i seguenti compiti:
a) raccogliere ed esporre le testimonianze sulla Shoah e sulla
deportazione degli ebrei italiani;
b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare
manifestazioni, incontri nazionali e internazionali, convegni, mostre
permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi
della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra
culture e religioni diverse;
c) organizzare l'assegnazione di premi nazionali e internazionali per
libri e opere a persone o enti che hanno contribuito a promuovere la
conoscenza della Shoah e il mantenimento della sua memoria.
3. Per le attivita' di ricerca e documentazione scientifica il Museo
si avvale della collaborazione della fondazione Centro di
documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.