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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Ambito di applicazione e finalita)
1. La presente legge individua i principi generali che informano
l'assetto del sistema radiotelevisivo nazionale, regionale e locale,
e lo adegua all'avvento della tecnologia digitale e al processo di
convergenza tra la radiotelevisione e altri settori delle
comunicazioni interpersonali e di massa, quali le telecomunicazioni,
l'editoria, anche elettronica, ed INTERNET in tutte le sue
applicazioni.
2. Sono comprese nell'ambito di applicazione della presente legge
le trasmissioni di programmi televisivi, di programmi radiofonici e
di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' la
fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso
condizionato, su frequenze terrestri, via cavo e via satellite.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).