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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizioni)
1. L'affiliazione commerciale (franchising) e' il contratto,
comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e
giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la
disponibilita' all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di
diritti di proprieta' industriale o intellettuale relativi a marchi,
denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilita', disegni,
diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza
tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito
da una pluralita' di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo
di commercializzare determinati beni o servizi.
2. Il contratto di affiliazione commerciale puo' essere utilizzato
in ogni settore di attivita' economica.
3. Nel contratto di affiliazione commerciale si intende:
a) per know-how, un patrimonio di conoscenze pratiche non
brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite
dall'affiliante, patrimonio che e' segreto, sostanziale ed
individuato; per segreto, che il know-how, considerato come complesso
di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi
elementi, non e' generalmente noto ne' facilmente accessibile; per
sostanziale, che il know-how comprende conoscenze indispensabili
all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o
l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato,
che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialita';
b) per diritto di ingresso, una cifra fissa, rapportata anche al
valore economico e alla capacita' di sviluppo della rete, che
l'affiliato versa al momento della stipula del contratto di
affiliazione commerciale;
c) per royalties, una percentuale che l'affiliante richiede
all'affiliato commisurata al giro d'affari del medesimo o in quota
fissa, da versarsi anche in quote fisse periodiche;
d) per beni dell'affiliante, i beni prodotti dall'affiliante o
secondo le sue istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
all'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.