Legge Ordinaria n. 145 del 11/06/2004 G.U. n. 136 del 12 Giugno 2004
Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. All'articolo 163 del codice penale sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In
caso di sentenza di condanna  a  pena  pecuniaria  congiunta  a  pena
detentiva non superiore a due anni, quando  la  pena  nel  complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni,  il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena  detentiva  rimanga
sospesa"; 
    b) al secondo comma e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria con-giunta a  pena
detentiva non superiore a tre anni, quando  la  pena  nel  complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni,  il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena  detentiva  rimanga
sospesa"; 
    c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna  a  pena  pecuniaria  congiunta  a  pena
detentiva non superiore a due anni e sei mesi,  quando  la  pena  nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135,  sia  superiore  a
due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione  della
pena detentiva rimanga sospesa"; 
    d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
     "Qualora la pena inflitta non sia superiore ad  un  anno  e  sia
stato riparato interamente il danno, prima che sia stata  pronunciata
la sentenza di primo grado,  mediante  il  risarcimento  di  esso  e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni,  nonche'  qualora  il
colpevole, entro lo stesso termine e  fuori  del  caso  previsto  nel
quarto comma dell'articolo 56, si  sia  adoperato  spontaneamente  ed
efficacemente per  elidere  o  attenuare  le  conseguenze  dannose  o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata  nel  caso  di  pena  pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135,  rimanga  sospesa  per  il
termine di un anno". 
 
          Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  comma  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 163 del codice  penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata: 
          «Art. 163 (Sospensione  condizionale  della  pena).  -  Nel
          pronunciare  sentenza  di  condanna   alla   reclusione   o
          all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
          pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
          ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente  ad
          una pena privativa della liberta' personale  per  un  tempo
          non superiore, nel complesso, a due anni, il  giudice  puo'
          ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
          termine di cinque anni se la condanna e' per delitto  e  di
          due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso  di
          sentenza di condanna a pena  pecuniaria  congiunta  a  pena
          detentiva non superiore a due  anni,  quando  la  pena  nel
          complesso, ragguagliata  a  norma  dell'articolo  135,  sia
          superiore  a  due  anni,  il  giudice  puo'  ordinare   che
          l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»; 
              Se il reato e' stato commesso da un minore  degli  anni
          diciotto, la sospensione puo'  essere  ordinata  quando  si
          infligga una pena restrittiva della liberta' personale  non
          superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che,  sola
          o congiunta alla pena  detentiva  e  ragguagliata  a  norma
          dell'articolo 135, sia equivalente ad  una  pena  privativa
          della liberta' personale per un tempo  non  superiore,  nel
          complesso, a tre anni. In caso di sentenza  di  condanna  a
          pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a
          tre anni, quando la  pena  nel  complesso,  ragguagliata  a
          norma dell'articolo 135,  sia  superiore  a  tre  anni,  il
          giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
          rimanga sospesa. 
              Se il reato  e'  stato  commesso  da  persona  di  eta'
          superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
          o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
          essere ordinata quando si  infligga  una  pena  restrittiva
          della liberta' personale non superiore a  due  anni  e  sei
          mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta  alla
          pena detentiva e ragguagliata a  norma  dell'articolo  135,
          sia  equivalente  ad  una  pena  privativa  della  liberta'
          personale per un tempo non superiore, nel complesso, a  due
          anni e sei mesi. In caso di sentenza  di  condanna  a  pena
          pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore  a  due
          anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
          a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni  e  sei
          mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della  pena
          detentiva rimanga sospesa»; 
              Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
          sia stato riparato interamente  il  danno,  prima  che  sia
          stata pronunciata la sentenza di primo grado,  mediante  il
          risarcimento di esso e, quando sia possibile,  mediante  le
          restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
          termine  e  fuori  del  caso  previsto  nel  quarto   comma
          dell'articolo  56,  si  sia  adoperato  spontaneamente   ed
          efficacemente  per  elidere  o  attenuare  le   conseguenze
          dannose o pericolose  del  reato  da  lui  eliminabili,  il
          giudice  puo'  ordinare  che   l'esecuzione   della   pena,
          determinata nel caso di pena pecuniaria  ragguagliandola  a
          norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine  di
          un anno. 
              - Si riporta il testo dell'art. 135 del codice penale: 
              «Art.  135  (Ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive). - Quando, per qualsiasi effetto  giuridico,  si
          deve eseguire un ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
          detentive,    il    computo     ha     luogo     calcolando
          settantacinquemila lire, o frazione  di  settantacinquemila
          lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.». 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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