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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 163 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
b) al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria con-giunta a pena
detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso,
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga
sospesa";
c) al terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a
due anni e sei mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della
pena detentiva rimanga sospesa";
d) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia
stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata
la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonche' qualora il
colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel
quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o
pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il
termine di un anno".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 163 del codice penale,
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 163 (Sospensione condizionale della pena). - Nel
pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o
all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a
pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e
ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad
una pena privativa della liberta' personale per un tempo
non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice puo'
ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il
termine di cinque anni se la condanna e' per delitto e di
due anni se la condanna e' per contravvenzione. In caso di
sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena
detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia
superiore a due anni, il giudice puo' ordinare che
l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
Se il reato e' stato commesso da un minore degli anni
diciotto, la sospensione puo' essere ordinata quando si
infligga una pena restrittiva della liberta' personale non
superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola
o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma
dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa
della liberta' personale per un tempo non superiore, nel
complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a
pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a
tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena detentiva
rimanga sospesa.
Se il reato e' stato commesso da persona di eta'
superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno
o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione puo'
essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva
della liberta' personale non superiore a due anni e sei
mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla
pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135,
sia equivalente ad una pena privativa della liberta'
personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due
anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena
pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due
anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata
a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei
mesi, il giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena
detentiva rimanga sospesa»;
Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e
sia stato riparato interamente il danno, prima che sia
stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il
risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le
restituzioni, nonche' qualora il colpevole, entro lo stesso
termine e fuori del caso previsto nel quarto comma
dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed
efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze
dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il
giudice puo' ordinare che l'esecuzione della pena,
determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a
norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di
un anno.
- Si riporta il testo dell'art. 135 del codice penale:
«Art. 135 (Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive). - Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si
deve eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando
settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.».