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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In considerazione della proroga della Convenzione sull'aiuto
alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi
dell'articolo XXV della Convenzione medesima, e' differito fino al 30
giugno 2003 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge alla quale e' operato
il rinvio e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 29
dicembre 2000, n. 413 (Adesione della Repubblica italiana
alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con
allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua
esecuzione):
«Art. 3. 1. In attuazione del programma di aiuto
alimentare dell'Unione europea a favore dei Paesi in via di
sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
e' incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi
della quota di partecipazione italiana, secondo le
indicazioni del Ministero degli affari esteri circa i Paesi
beneficiari e con le modalita' di cui all'art. 4 del
decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.».