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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai sensi
dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi
fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilita' e di incompatibilita' del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale, nonche' dei consiglieri regionali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiale della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 122, primo comma, della
Costituzione:
«Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e
di incompatibilita' del Presidente e degli altri componenti
della Giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali
sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei
principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica,
che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.».