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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
1. Ai fini della presente legge, per aeromobile a pilotaggio
remoto, di seguito denominato "APR", si intende un mezzo aereo
pilotato da un equipaggio che opera da una stazione remota di comando
e controllo.