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Legge Ordinaria n. 189 del 20/07/2004 G.U. n. 178 del 31 Luglio 2004
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonchè di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1
                    (Modifiche al codice penale).
1.  Dopo  il  titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il
seguente:
                 "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO
                    IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art.  544-bis.  - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o
senza  necessita',  cagiona  la  morte di un animale e' punito con la
reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art.   544-ter.  -  (Maltrattamento  di  animali).  -  Chiunque,  per
crudelta'  o  senza  necessita',  cagiona  una  lesione ad un animale
ovvero  lo  sottopone  a  sevizie  o  a comportamenti o a fatiche o a
lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito
con  la  reclusione  da  tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro.
La  stessa  pena  si  applica  a  chiunque  somministra  agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che
procurano un danno alla salute degli stessi.
La  pena  e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che
il  fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove
spettacoli  o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli
animali  e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con
la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La  pena  e'  aumentata  da  un terzo alla meta' se i fatti di cui al
primo  comma  sono  commessi  in relazione all'esercizio di scommesse
clandestine  o  al fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se
ne deriva la morte dell'animale.
Art.  544-quinquies.  -  (Divieto  di  combattimenti  tra animali). -
Chiunque  promuove,  organizza  o dirige combattimenti o competizioni
non   autorizzate  tra  animali  che  possono  metterne  in  pericolo
l'integrita'  fisica  e' punito con la reclusione da uno a tre anni e
con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2)    se    le   predette   attivita'   sono   promosse   utilizzando
videoriproduzioni  o  materiale  di qualsiasi tipo contenente scene o
immagini dei combattimenti o delle competizioni;
3)  se  il  colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi
forma dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque,   fuori  dei  casi  di  concorso  nel  reato,  allevando  o
addestrando  animali  li destina sotto qualsiasi forma e anche per il
tramite  di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al
primo  comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con
la  multa  da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai
proprietari  o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti
e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque,  anche  se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi
di   concorso  nel  medesimo,  organizza  o  effettua  scommesse  sui
combattimenti  e  sulle  competizioni di cui al primo comma e' punito
con  la  reclusione  da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a
30.000 euro.
Art.  544-sexies.  -  (Confisca  e  pene  accessorie).  - Nel caso di
condanna,  o  di  applicazione  della pena su richiesta delle parti a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti  dagli  articoli  544-ter,  544-quater  e  544-quinquies, e'
sempre  ordinata  la  confisca  dell'animale,  salvo che appartenga a
persona estranea al reato.
E'   altresi'  disposta  la  sospensione  da  tre  mesi  a  tre  anni
dell'attivita'  di  trasporto,  di  commercio  o di allevamento degli
animali  se  la  sentenza di condanna o di applicazione della pena su
richiesta  e'  pronunciata  nei  confronti  di chi svolge le predette
attivita'.   In   caso   di   recidiva   e'  disposta  l'interdizione
dall'esercizio delle attivita' medesime".
2.  All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"e'  punito"  sono  inserite  le  seguenti:  ",  salvo  che  il fatto
costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.  727.  -  (Abbandono  di animali). - Chiunque abbandona animali
domestici  o  che  abbiano  acquisito  abitudini  della cattivita' e'
punito  con  l'arresto  fino  ad  un  anno o con l'ammenda da 1.000 a
10.000 euro.
Alla  stessa  pena  soggiace  chiunque  detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Il  titolo  IX  del  libro II del codice penale reca:
          «Dei  delitti  contro  la  moralita'  pubblica  e  il  buon
          costume».
              - Si  riporta il testo dell'art. 638 del codice penale,
          come modificato dalla legge qui pubblicata:
              «Art.   638  (Uccisione  o  danneggiamento  di  animali
          altrui).   -  Chiunque  senza  necessita'  uccide  o  rende
          inservibili  o  comunque deteriora animali che appartengono
          ad  altri  e'  punito,  salvo che il fatto costituisca piu'
          grave   reato  a  querela  della  persona  offesa,  con  la
          reclusione  fino  a  un  anno  o  con  la multa fino a lire
          seicentomila.
              La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni,
          e  si  procede  d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o
          piu'  capi  di  bestiame  raccolti  in gregge o in mandria,
          ovvero  su  animali  bovini o equini, anche non raccolti in
          mandria.
              Non  e'  punibile  chi commette il fatto sopra volatili
          sorpresi  nei  fondi  da lui posseduti e nel momento in cui
          gli recano danno».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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