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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 188, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «, sempre che
quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di
arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» sono sostituite dalle
seguenti: «detentiva, sempre che quest'ultima non superi
complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria,
ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi
previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Si riporta il testo dell'art. 188 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, come modificato dalla presente legge:
«Art. 188 (Concorso formale e reato continuato nel caso
di piu' sentenze di applicazione della pena su richiesta
delle parti). - 1. Fermo quanto previsto dall'art. 137, nel
caso di piu' sentenze di applicazione della pena su
richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti
contro la stessa persona, questa e il pubblico ministero
possono chiedere al giudice dell'esecuzione l'applicazione
della disciplina del concorso formale o del reato
continuato, quando concordano sulla entita' della sanzione
sostitutiva o della pena detentiva, sempre che quest'ultima
non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a
pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis
dell'art. 444 del codice. Nel caso di disaccordo del
pubblico ministero, il giudice, se lo ritiene
ingiustificato accoglie ugualmente la richiesta.