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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le
vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti
cittadini italiani, nonche' ai loro familiari superstiti.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si
applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, nonche'
l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione del
comma 6.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, reca: "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, reca: "Nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 82 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001).
"Art. 82 (Disposizioni in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata). - 1. Al
personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n.
466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni
criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso
nelle medesime circostanze, nonche' ai destinatari della
legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' assicurata, a decorrere
dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti
dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
23 novembre 1998, n. 407.
2. Non sono ripetibili le somme gia' corrisposte dal
Ministero dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
in esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
delle persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
riguardanti il gruppo criminale denominato "Banda della Uno
bianca". Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 6.500 milioni di lire, a definire
consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
al medesimo gruppo criminale.
3. Il Ministero della difesa e' autorizzato, fino al
limite complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
di legge in materia, ogni lite in corso con le persone
fisiche che hanno subito danni a seguito del naufragio
della nave "Kaider I Rades A451" avvenuto nel canale di
Otranto il 28 marzo 1997.
4. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale
elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, ai superstiti di atti di
terrorismo, che per effetto di ferite o lesioni abbiano
subito una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
cento della capacita' lavorativa o che comunque abbia
comportato la cessazione dell'attivita' lavorativa, sono
soggetti a riliquidazione tenendo conto dell'aumento
previsto dall'art. 2 della legge 20 ottobre 1990, n. 302. I
benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
in assenza dei soggetti indicati al primo comma dell'art. 6
della legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni, competono, nell'ordine, ai seguenti soggetti
in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle o
infine ascendenti in linea retta, anche se non conviventi e
non a carico.
5. I benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
302, e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
6. Per la concessione di benefici alle vittime della
criminalita' organizzata si applicano le norme vigenti in
materia per le vittime del terrorismo, qualora piu'
favorevoli.
7. All'art. 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, al
comma 1, dopo le parole: "l'eventuale involontario
concorso" sono inserite le seguenti: ", anche di natura
colposa,".
8. Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o
letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti
delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge
medesima.
9. Alla legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 1, dopo le parole: "nonche' ai
superstiti delle vittime di azioni terroristiche" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata";
b) all'art. 4, comma 1, dopo le parole: "nonche' agli
orfani e ai figli delle vittime del terrorismo" sono
inserite le seguenti: "e della criminalita' organizzata".