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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sospensione del servizio di leva)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, e' sostituito dal seguente:
"1. Le chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1 gennaio 2005. Fino al 31 dicembre 2004 sono
chiamati a svolgere il servizio di leva, anche in qualita' di
ausiliari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e
nelle amministrazioni dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La
durata del servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante
«Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331», e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. Si riporta
il testo dell'art. 7, come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Sospensione del servizio di leva). - 1. Le
chiamate per lo svolgimento del servizio di leva sono
sospese a decorrere dal 1° gennaio 2005. Fino al
31 dicembre 2004 sono chiamati a svolgere il servizio di
leva, anche in qualita' di ausiliari nelle Forze di polizia
ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni
dello Stato, i soggetti nati entro il 1985. La durata del
servizio di leva e' quella stabilita dalle disposizioni
vigenti.
2. Dall'anno 2002 il contingente di militari di truppa
chiamati ad assolvere il servizio obbligatorio di leva e'
annualmente ripartito, con decreto del Ministro della
difesa, tra l'Esercito, la Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e l'Aeronautica. Per il Corpo delle
capitanerie di porto il decreto e' adottato di concerto con
il Ministro dei trasporti e della navigazione.
3. Nei casi previsti dall'art. 2, comma 1, lettera f),
della legge 14 novembre 2000, n. 331, il servizio di leva
e' ripristinato con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.».