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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 4, della legge 15
maggio 2003, n. 107, entro il quale la Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a
crimini nazifascisti deve concludere i propri lavori, e' prorogato
fino al termine della XIV legislatura.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 agosto 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge
15 maggio 2003, n. 107 (Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di
fascicoli relativi a crimini nazifascisti), e' il seguente:
Art. 2.
Omissis
"4. La Commissione conclude i propri lavori entro un
anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una
relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.".