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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 33 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice
penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto
corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si
applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura della disposizione di legge modificata e della
quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 33. - Contraffazione di bolli, punzoni e relative
impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.
Tutela penale di francobolli di altri Stati.
Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del
codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o
di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte
relative.
Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice
penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a
quelli italiani.
Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del
codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma
che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato
italiano che da Stati esteri, si applicano le pene
stabilite da tali articoli ridotte di un terzo.».