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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finanziamento straordinario)
1. Nella ricorrenza del VI centenario della sua fondazione, e'
concesso alla Universita' degli studi di Torino un contributo
straordinario di euro 5.550.000, di cui euro 1.950.000 per l'anno
2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 5, comma 1.
- L'art. 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza
pubblica»), e' il seguente:
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il finanziamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,
n. 394;
(Omissis)».
- La tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», reca:
«Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria».
(Omissis).