Legge Ordinaria n. 274 del 05/11/2004 G.U. n. 269 del 16 Novembre 2004
Celebrazioni del VI centenario della fondazione della Università degli studi di Torino
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                    (Finanziamento straordinario)
1.  Nella  ricorrenza  del  VI  centenario  della  sua fondazione, e'
concesso  alla  Universita'  degli  studi  di  Torino  un  contributo
straordinario  di  euro  5.550.000,  di cui euro 1.950.000 per l'anno
2003 ed euro 3.600.000 per l'anno 2004.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 5, comma 1.
              - L'art.   5,   comma 1,   lettera   a),   della  legge
          24 dicembre 1993, n. 537 («Interventi correttivi di finanza
          pubblica»), e' il seguente:
              «Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
                a) fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il finanziamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'arti. 65 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della
          spesa per le attivita' previste dalla legge 28 giugno 1977,
          n. 394;
              (Omissis)».
               - La  tabella  C  della legge 24 dicembre 2003, n. 350
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  (legge finanziaria 2004)», reca:
          «Stanziamenti  autorizzati  in  relazione a disposizioni di
          legge  la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
          finanziaria».
              (Omissis).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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