Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Disposizioni generali)
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni
autonome, approvati con legge 24 dicembre 2003, n. 351, sono
introdotte, per l'anno finanziario 2004, le variazioni di cui alle
annesse tabelle.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo della legge 24 dicembre 2003, n. 351 (Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e
bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003,
n. 299, S.O.