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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di
giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione
dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma
universitario o di laurea, le universita' presso le quali gli
studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione,
nell'anno accademico 2000-2001, consentono l'iscrizione per l'anno
accademico 2001-2002, entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, al secondo anno del relativo corso di
diploma universitario o di laurea, a condizione che essi abbiano
sostenuto almeno un esame entro il 31 luglio 2001 ovvero piu' di due
esami entro il 31 luglio 2003, riconoscendo loro i crediti formativi
eventualmente maturati.
2. Gli studenti di cui al comma 1, beneficiari per l'anno accademico
2000-2001 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla
legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire delle provvidenze
loro gia' riconosciute in relazione al suddetto anno accademico ove
abbiano maturato i requisiti nel corso universitario frequentato nel
predetto anno accademico.
3. Agli studenti di cui al comma 1, che per l'anno accademico
2001-2002 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, e'
consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390, reca: «Norme sul
diritto agli studi universitari».