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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge
costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e
dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai
movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei
consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto
Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia
autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso
che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un
candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono
attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso
di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato
in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con
decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- L'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei
presidenti delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano), reca: "Modifiche
allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso
delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e
abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
volontaria ai movimenti e partiti politici).
"Art. 1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
movimenti o partiti politici). - 1. E' attribuito ai
movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle
spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo
del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
del Parlamento europeo e dei consigli regionali".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 23
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei
consigli delle regioni a statuto ordinario).
"Art. 6. - 1. Il contributo di cui al secondo comma
dell'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e
successive modificazioni, e' determinato nella misura
risultante dalla moltiplicazione dell'importo di L. 1.200
per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta
dall'ultimo censimento generale. Ai maggiori oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a lire
23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente della legge finanziaria per il 1995, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno per lo stesso anno.
2. Il contributo e' ripartito su base regionale in
proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante
a ciascuna regione e' ripartita proporzionalmente ai voti
ottenuti, tra le liste concorrenti nelle circoscrizioni
provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
al consiglio regionale della regione interessata".