Legge Ordinaria n. 298 del 29/11/2004 G.U. n. 294 del 16 Dicembre 2004
Interpretazione autentica dell' articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dell' articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  A  seguito  dell'entrata  in vigore dell'articolo 4 della legge
costituzionale   31   gennaio   2001,  n.  2,  il  rimborso  previsto
dall'articolo  1,  comma  1,  della  legge  3  giugno 1999, n. 157, e
dall'articolo  6,  comma  2, secondo periodo, della legge 23 febbraio
1995,  n.  43,  in  relazione  alle  spese  elettorali  sostenute dai
movimenti  o  partiti  politici  per  la  campagna per il rinnovo dei
consigli  regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto
Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di
Bolzano.
  2.  A  seguito  dell'entrata  in vigore della legge della provincia
autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo
periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso
che  i  voti  espressi  senza  indicazione  di  lista  a favore di un
candidato  alla  carica  di presidente della provincia di Trento sono
attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso
di  collegamento  plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato
in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.
  3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si applicano con
decorrenza  dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 29 novembre 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  L'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001,
          n.  2  (Disposizioni  concernenti  l'elezione  diretta  dei
          presidenti   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano), reca: "Modifiche
          allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          3  giugno  1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso
          delle  spese  per consultazioni elettorali e referendarie e
          abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione
          volontaria ai movimenti e partiti politici).
              "Art.  1 (Rimborso per le spese elettorali sostenute da
          movimenti  o  partiti  politici).  -  1. E'  attribuito  ai
          movimenti  o partiti politici un rimborso in relazione alle
          spese  elettorali  sostenute per le campagne per il rinnovo
          del  Senato  della  Repubblica e della Camera dei deputati,
          del Parlamento europeo e dei consigli regionali".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge 23
          febbraio  1995,  n.  43  (Nuove  norme  per la elezione dei
          consigli delle regioni a statuto ordinario).
              "Art.  6. -  1.  Il  contributo di cui al secondo comma
          dell'art.  1  della  legge  18 novembre  1981,  n.  659,  e
          successive   modificazioni,  e'  determinato  nella  misura
          risultante  dalla  moltiplicazione dell'importo di L. 1.200
          per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta
          dall'ultimo   censimento   generale.   Ai   maggiori  oneri
          derivanti  dall'attuazione  del presente comma, pari a lire
          23 miliardi e 800 milioni per il 1995, si provvede mediante
          corrispondente   riduzione  del  fondo  speciale  di  parte
          corrente  della  legge  finanziaria  per  il 1995, all'uopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero dell'interno per lo stesso anno.
              2.  Il  contributo  e'  ripartito  su base regionale in
          proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante
          a  ciascuna  regione e' ripartita proporzionalmente ai voti
          ottenuti,  tra  le  liste  concorrenti nelle circoscrizioni
          provinciali che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto
          al consiglio regionale della regione interessata".

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