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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000
milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro per regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005,
resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro
per l'anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di
euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176
milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il
livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di
euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il
livello massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di
euro ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da
finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura
finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamita' naturali, improrogabili esigenze connesse con
la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale
finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative
note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco 1 allegato alla
presente legge e per gli anni successivi dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non puo'
superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti
previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla
Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni del comma 5 non si applicano alle spese per gli
organi costituzionali, per il Consiglio superiore della Magistratura,
per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro
connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea
a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni di cui al comma 5, oltre ad applicare le
specifiche disposizioni di cui ai commi successivi, adottano
comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 5.
8. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al
raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il
triennio 2005-2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa
delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato
delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 6
nonche' quelli connessi ad accordi internazionali gia' ratificati, a
limiti di impegno gia' attivati e a rate di ammortamento mutui,
possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto
alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio
ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative
autorizzazioni di spesa mediante rimodulazione nei successivi
esercizi. Le dotazioni di competenza e di cassa del bilancio dello
Stato sono conseguentemente ridotte secondo quanto previsto
nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli stanziamenti
relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e
l'utilizzo dei fondi di riserva per spese obbligatorie e d'ordine e
per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del
precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di
particolare necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare
alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge sono rideterminate, nella medesima Tabella, in coerenza con i
limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto stabilito per gli enti locali dal comma 42, la
spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti
estranei all'amministrazione sostenuta per ciascuno degli anni 2005,
2006 e 2007 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi le
universita', gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, non deve
essere superiore a quella sostenuta nell'anno 2004. L'affidamento di
incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti
estranei all'amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere
adeguatamente motivato ed e' possibile soltanto nei casi previsti
dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso,
l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo
periodo deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di
incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilita'
erariale.
12. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono effettuare spese di
ammontare superiore rispettivamente al 90, 80 e 70 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2004, come rideterminata ai sensi del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture. Ai fini di cui al primo
periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a
trasmettere, entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una relazione da cui risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a
disposizione e la loro destinazione. In caso di mancata trasmissione
della relazione nei termini suddetti, le pubbliche amministrazioni
inadempienti non possono effettuare, relativamente alle spese di cui
al primo periodo, pagamenti in misura superiore al 50 per cento della
spesa complessiva sostenuta nell'anno 2004.
13. Sulla base di effettive, motivate e documentate esigenze delle
amministrazioni competenti, il Ministro dell'economia e delle finanze
puo', con proprio decreto, stabilire che le disposizioni di cui al
primo periodo del comma 12 non si applicano alle spese sostenute da
specifiche amministrazioni. Contestualmente alla loro adozione, i
decreti di cui al primo periodo, corredati da apposite relazioni,
sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30 giugno 2005, il Ministro dell'economia e delle
finanze trasmette alle Camere una relazione concernente lo stato di
attuazione degli interventi di cui ai commi 12 e 13 in cui si
evidenzino i risultati conseguiti in termini di riduzione della
spesa.
15. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi
di cui ai commi da 5 a 7, per i settori di intervento di cui alle
lettere a), b) e c) del presente comma, e' garantito anche mediante
la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli
ammontari indicati:
a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli
articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni: 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di
cui alle lettere b) e c) del presente comma per complessivi 1.850
milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attivita' produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse
erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati
con gli strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi finanziati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450
milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli
strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma
15, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono
trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni
sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento
aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al
comma 15, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli
obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero
territorio nazionale, di cui alla revisione di meta' periodo del
Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni
dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione
all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalita' le
amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al
Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto
capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti
dell'azionista nei confronti delle societa' di capitali a prevalente
partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune
direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.
18. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti
titolari di conti correnti e di contabilita' speciali aperti presso
la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco 1 allegato alla
presente legge, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi
conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo
cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno
precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali,
gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, il Ministero dell'economia e delle
finanze, per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito
della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in Spa, le
agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del
regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e
successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti
interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad
interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di
titoli di spesa non andati a buon fine, nonche' i conti istituiti
nell'anno precedente a quello di riferimento.
19. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero
dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 18
per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta
ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, e' disposto con
determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in
deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento
possono essere effettuate solo le spese previste per legge o
derivanti da contratti perfezionati, nonche' le spese indifferibili
la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle
amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con
provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.
20. Le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio
2005-2007.
21. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province, i comuni con popolazione superi ore a 3.000
abitanti, nonche' le comunita' montane, le comunita' isolane e le
unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
concorrono, in armonia con i principi recati dai commi da 5 a 7, alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a
53, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119,
secondo comma, della Costituzione.
22. Per gli stessi fini di cui al comma 21:
a) per l'anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle
spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24, per
ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a
3.000 abitanti, per ciascuna comunita' montana con popolazione
superiore a 10.000 abitanti non puo' essere superiore alla
corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell'11,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente
media pro-capite inferiore a quella media procapite della classe
demografica di appartenenza e incrementata del 10 per cento per i
restanti enti locali. Per le comunita' isolane e le unioni di comuni
di cui al comma 21 l'incremento e' dell'11,5 per cento. Per
l'individuazione della spesa media del triennio si tiene conto della
media dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, e per
l'individuazione della popolazione, ai fini dell'appartenenza alla
classe demografica, si tiene conto della popolazione residente
calcolata secondo i criteri previsti dall'articolo 156 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
e' stabilita la spesa media pro-capite per ciascuna delle classi
demografiche di seguito indicate:
1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
2) province con popolazione fino a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq;
3) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie fino a 3.000 Kmq;
4) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e
superficie superiore a 3.000 Kmq;
5) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12) comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13) comunita' montane con popolazione superiore a 10.000 e fino
a 50.000 abitanti;
14) comunita' montane con popolazione superiore a 50.000
abitanti;
b) per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di
incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in
conto capitale determinate per l'anno precedente in conformita' agli
obiettivi stabiliti dai commi da 21 a 53.
23. Per gli stessi fini di cui al comma 21, per l'anno 2005, il
complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale,
determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna regione a statuto
ordinario non puo' essere superiore al corrispondente ammontare di
spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni
2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento
alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l'anno precedente in conformita' agli obiettivi stabiliti dai
commi da 21 a 53.
24. Il complesso delle spese di cui ai commi 22 e 23 e' calcolato,
sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale
somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto
delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanita' per le regioni che sono disciplinate dai
commi da 164 a 188;
c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie
e di altre attivita' finanziarie, dai conferimenti di capitale e
dalle concessioni di crediti;
d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni
pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
f) spese per calamita' naturali per le quali sia stato dichiarato
lo stato di emergenza nonche' quelle sostenute dai comuni per il
completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente
del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazioni di stato di
emergenza.
25. Limitatamente all'anno 2005 il complesso delle spese di cui al
comma 24 e' calcolato anche al netto delle spese in conto capitale
derivanti da interventi cofinanziati dall'Unione europea, ivi
comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
26. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi
22 e 23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi
derivanti da alienazione di beni immobili, mobili, nonche' delle
erogazioni a titolo gratuito e liberalita'. Le regioni possono
destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi
di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in conto capitale degli enti locali che eccedono il
limite di spesa stabilito dai commi da 21 a 53 possono essere
anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il fondo e' dotato per
l'anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono estinte dagli
enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e
4 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10
milioni di euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni
sono corrisposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai
soggetti beneficiari secondo indicazioni e priorita' fissate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti
Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che presentano le predette
caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a cui si
riferiscono, nonche' le scadenze di pagamento e le coordinate dei
soggetti beneficiari.
28. Fermo restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di
promuovere lo sviluppo economico, e' autorizzata la spesa di euro
201.500.000 per l'anno 2005, di euro 176.500.000 per l'anno 2006 e di
euro 170.500.000 per l'anno 2007 per la concessione di contributi
statali al finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente
e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo economico e
sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli interventi
realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni
culturali.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze individua con proprio
decreto gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui
al comma 28 sulla base dei progetti preliminari da presentare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Il Ministero
dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione dei contributi
in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilita' interno, anche secondo i criteri
adottati in contabilita' nazionale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it
le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella
di cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero
dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.
31. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una
previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso
delle spese come definite dal comma 24 coerente con l'obiettivo
annuale, che comunicano: le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei
revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese
successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo
trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di
inadempienza, ne da' comunicazione sia all'ente che al Ministero
dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto
sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per
territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a
30.000 abitanti. I comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a
5.000 abitanti e le comunita' montane con popolazione superiore a
10.000 abitanti predispongono, entro il mese di marzo, una previsione
di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie
provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il
revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato
rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono
tenuti nel trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo
scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi
del comma 24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle
spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato
conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai
commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti locali, l'organo di revisione
economico-finanziaria previsto dall'articolo 234 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il
rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di
competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne da'
comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e
con le modalita' che verranno definiti con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze.
33. Gli enti locali che non hanno rispettato gli obiettivi del
patto di stabilita' interno stabiliti per l'anno precedente non
possono a decorrere dall'anno 2006:
a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura
superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si e'
accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in
misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del
10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilita'
interno dall'anno 2005 il limite e' commisurato, in sede di prima
applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;
b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.
34. La disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005
per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilita'
interno per l'anno 2004.
35. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere dagli enti di cui al comma 21 con istituzioni
creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti
devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno per
l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario
finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere
acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del
patto di stabilita' interno delle province e dei comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni
successivi, sono soggetti alle regole dei commi da 21 a 53 dall'anno
in cui e' disponibile la base di calcolo su cui applicare gli
incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le
comunita' montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle
spese. Le comunicazioni previste dai commi 30, 31 e 32 sono trasmesse
anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e
delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale,
nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di
finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di mancato accordo
si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle
finalita' di cui ai commi da 21 a 53 le regioni a statuto speciale e
le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze
alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle
relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province
autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
41. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
limitatamente alle regole del patto di stabilita' interno previsto
per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi.
42. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio
o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei
all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico
riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalita'
interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad
esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve
essere corredato della valutazione dell'organo di revisione
economico-finanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla
Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformita' dalle
previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare
e determina responsabilita' erariale. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a
5.000 abitanti.
43. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, possono essere destinati al finanziamento di
spese correnti entro il limite del 75 per cento per il 2005 e del 50
per cento per il 2006.
44. All'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "nuovi mutui" sono inserite le
seguenti: "e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul
mercato" e le parole: "25 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"12 per cento";
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove
compatibili, alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale
acceda".
45. Gli enti che alla data di entrata in vigore della presente
legge superino il limite di indebitamento di cui al comma 1
dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 44, sono tenuti a
ridurre il proprio livello di indebitamento entro i seguenti termini:
a) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell'articolo 204 non superiore al 20 per cento entro la fine
dell'esercizio 2008;
b) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell'articolo 204 non superiore al 16 per cento entro la fine
dell'esercizio 2010;
c) un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1
dell'articolo 204 non superiore al 12 per cento entro la fine
dell'esercizio 2013.
46. All'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni";
b) al comma 4, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle
seguenti: "due anni".
47. In vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di
limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono
consentiti trasferimenti per mobilita', anche intercompartimentale,
tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto
delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali,
purche' abbiano rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno
precedente.
48. In caso di mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni,
con la conseguente cancellazione dall'albo, nelle more della nuova
disciplina contrattuale, i segretari comunali e provinciali
appartenenti alle fasce professionali A e B possono essere collocati,
analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti alla
fascia C, nella categoria o area professionale piu' alta prevista dal
sistema di classificazione vigente presso l'amministrazione di
destinazione, previa espressa manifestazione di volonta' in tale
senso.
49. Nell'ambito del processo di mobilita' di cui al comma 48, i
soggetti che abbiano prestato servizio effettivo di ruolo come
segretari comunali o provinciali per almeno tre anni e che si siano
avvalsi della facolta' di cui all'articolo 18 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96, nei
ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre
amministrazioni in cui si riscontrano carenze di organico, previo
consenso dell'interessato, ai sensi ed agli effetti delle
disposizioni in materia di mobilita' e delle condizioni del contratto
collettivo vigenti per la categoria.
50. All'articolo 10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
marzo 1993, n. 68, le parole: "lire 50.000" e "lire 150.000" sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "euro 51,65" e "euro
516,46".
51. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 e' con sentita la variazione in
aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 3
dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e
successive modificazioni, ai soli enti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, non si siano avvalsi della facolta' di
aumentare la suddetta addizionale. L'aumento deve comunque essere
limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo
restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31
dicembre 2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati. Gli effetti decorrono, in ogni caso, dal periodo
d'imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12
dicembre 2003, n. 344, e' istituito per l'anno 2005, presso lo stato
di previsione del Ministero dell'interno, il fondo per il rimborso
agli enti locali delle minori entrate derivanti dall'abolizione del
credito d'imposta con una dotazione di 10 milioni di euro. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono dettate
le norme per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma
e per la ripartizione del fondo.
53. All'articolo 3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
il secondo periodo e' soppresso.
54. Per l'anno 2005 e' istituito, presso il Ministero dell'interno,
con finalita' di riequilibrio economico e sociale, il fondo per
l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000
abitanti, sottodotati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di cui al comma 54 e' finalizzato, oltre a quanto
previsto dal medesimo comma 54, al riequilibrio insediativo, quindi
all'incentivazione dell'insediamento nei centri abitati di attivita'
artigianali e commerciali, al recupero di manufatti, edifici e case
rurali per finalita' economiche e abitative, al recupero degli
antichi mestieri.
56. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dell'interno definisce con proprio decreto
i criteri di ripartizione e le modalita' per l'accesso ai
finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco 1
allegato alla presente legge, ad eccezione degli enti di previdenza
di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive
modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive
modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto
privato e degli enti del sistema Camerale, possono incrementare per
l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in
misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica
la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti
spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal
presente comma. Per le spese di personale si applica la specifica
disciplina di settore. Alle regioni e agli enti locali di cui ai
commi da 21 a 53, agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui
ai commi da 164 a 188, nonche' agli enti indicati nell'articolo 3,
commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la
disciplina ivi prevista.
58. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle
regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito
della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior
gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo
17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene
riconosciuto l'importo di euro 342,5 83 milioni. Detto importo e'
ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare entro il
31 luglio 2005 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo
decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive modificazioni. Il
decreto e' predisposto sulla base della proposta delle regioni da
presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al
comma 58 si tiene altresi' conto dei trasferimenti attribuiti per
l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione
dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di
cui al citato articolo 70 e' soppresso.
60. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, eutilizzato anche per l'esercizio delle
funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7
della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto disposto nel comma 175, la sospensione degli
aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 2, comma 21, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e' confermata sino al 31 dicembre 2005. Resta
ferma l'applicazione del comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350
del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da
quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonche',
unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni
regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono
modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro
attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformita'
con essa.
62. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle
stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo
fine, nella tabella di riparto approvata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata
dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
compensazione sara' effettuata dal Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in
quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.
63. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289.
64. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni
di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti
erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle
disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e' attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore
degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3,
commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244.
65. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
gia' confermate per l'anno 2004 dall'articolo 2, comma 18, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate per l'anno 2005.
66. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facolta'
di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il
rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei
mutui.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle
norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale
sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31
dicembre 2005, limitatamente alle annualita' d'imposta 2000 e
successive.
68. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) e' sostituita dalla
seguente:
"h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste
espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
prestiti obbligazionari";
b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite
dalle seguenti:
"a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque
anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'amportamento puo' essere posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gennaio dell'anno successivo e, per i
contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, puo' essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno";
c) dopo l'articolo 205 e' inserito il seguente:
"Art. 205-bis (Contrazione di aperture di credito) - 1. Gli enti
locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto
della disciplina di cui al presente articolo.
2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di
apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula
del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o
dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura
dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito
costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito e' possibile solo se
sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel
rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito
stipulata.
4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione e' sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la banca e' tenuta ad effettuare erogazioni, totali o
parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta
in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di
quest'ultimo delle relative delegazioni di pagamento ai sensi
dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a
disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha
luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilita'
per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni
economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai
soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una
durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1 gennaio o dal
1 luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme
erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di
preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla
data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima
rata;
e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e,
ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti
definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile
alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalita' previsti dal
relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1 dicembre 2003, n. 389. I modelli per
la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole
operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al
decreto di cui alla lettera f) del comma 5";
d) all'articolo 207, dopo il comma 1, einserito il seguente:
"1-bis. A fronte di operazioni di emissione di prestiti
obbligazionari effettuate congiuntamente da piu' enti locali, gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore
dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di
propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la
garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso".
69. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui
all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non
si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il
tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
70. All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: "e contrarre mutui"
e le parole: "o dell'accensione".
71. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito
dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di
ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli
obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoziazione, anche con
altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario
delle passivita' totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione
di rifinanziamento si dovra' tenere conto anche delle commissioni. In
caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di
rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorche' il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al
tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei
mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato
sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento
conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o
rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72
l'ente pubblico e' tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal
perfezionamento delle operazioni di cui al comma 71,
all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione
contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.
74. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con
rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, e'
necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di
ammortamento del debito o conclusa una operazione di swap per
l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1 dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il
rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di
stabilita' e crescita le rate di ammortamento dei mutui attivati
dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli
enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio
dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo
Stato.
76. Per le stesse finalita' di cui al comma 75 e con riferimento
agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui
e' iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume
l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti
finanziatori, ancorche' il ricavato del prestito sia destinato ad un'
amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica
beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano
corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per
trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli
investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula
dell'operazione di finanziamento, ne da' notizia all'amministrazione
pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che,
unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le
accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente
importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire
la regolazione contabile dell'operazione.
77. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle
disposizioni di cui ai commi 75 e 76 con riferimento alle nuove
operazioni finanziarie.
78. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del
tesoro procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive
di sua competenza.
79. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema
di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'interno e il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, individua con
proprio decreto una regione, tre province, tre comunita' montane, sei
comuni e tre universita' nei quali durante l'anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente
ai tesorieri degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per
la regione, viene effettuata assicurando la rappresentativita' per
aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che
possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al sistema informativo
delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi
dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, 11.
289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati contabili sia
ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del calcolo
dell'indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresi'
definiti i criteri, le modalita' e i tempi della sperimentazione
relativa sia alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati
registrati la sperimentazione puo' essere estesa, nel corso dello
stesso anno 2005, ad altri enti.
80. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
"Art. 213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) - 1.
Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il
servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze
informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 puo' prevedere
che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano
essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di
tesoreria, anche con le modalita' offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi
elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o
evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente,
con rilascio della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici
adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria".
81. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione
dell'attivita' amministrativa, con decreto da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.
82. Per il contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione
illecita di finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le societa' che
fruiscono di finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell'Unione
europea, anche sotto forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni
fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione
professionale, utilizzazione di lavoratori, sgravi contributivi per
personale addetto all'attivita' produttiva, devono dotarsi entro il
31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e di funzionamento
idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel loro
interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei principi previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero
verificate ed approvate dall'ente di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate
e pubbliche, determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
attribuite allo stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1999, n. 469. Dell'avvenuta adozione delle misure indicate
al primo periodo viene data comunicazione al competente comitato di
coordinamento finanziario regionale, per l'adozione delle rispettive
iniziative ispettive e di verifica nei confronti dei soggetti che non
risultino avere adottato le citate misure organizzative e di
funzionamento. L'agenzia delle entrate comunica con evidenze
informatiche all'ente di cui al primo periodo l'elenco dei soggetti
che dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati,
per l'adozione delle conseguenti iniziative. Dall'attuazione del
presente comma non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
83. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema
contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema
assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - interventi
indennizzatori, e' ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo e' destinato agli
interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi
contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di
cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2004, 11. 102, Fondo di solidarieta' nazionale - incentivi
assicurativi.
84. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta'
nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera a), si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del
Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori,
destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b)
e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione
civile, come determinato ai sensi dell'articolo il, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria".
85. Per gli stessi fini di cui al comma 83, per l'anno 2005 la
dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito
presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato
agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' incrementata di 50 milioni di euro, di cui
5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi di
riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualita'.
86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di
investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22
giugno 2004, n. 182, e' incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di
euro.
87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura
biologica e di qualita' di cui all'articolo 59, comma 2-bis, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e'
istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una
dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la
somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilita' di cui
all'autorizzazione di spesa recate dall'articolo 5, comma 7, della
legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unita'
previsionale di base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo
sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma
46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio
statale, sono incrementate di 292 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
89. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate
di 119 milioni di euro per l'anno 2005 e di 159 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, con specifica destinazione,
rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di euro per
il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell'IRAP, costituiscono
l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. A decorrere dal 2005, e' stanziata la somma di un
milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse alla
responsabilita' civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non
dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello
svolgimento delle proprie attivita' istituzionali.
91. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2004-2005, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo,
tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 93 a 106 riferite all'anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse e alla
determinazione della quota da destinare all'incentivazione della
produttivita', attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle
retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004,
concernente le piante organiche degli enti di ricerca, si intende
applicabile anche all'Istituto per lo sviluppo della formazione
professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di
cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono rideterminate, sulla base dei principi e criteri
di cui all'articolo 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e
all'articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della spesa
complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate
misure di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche
sulla base di quanto previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e
razionale riallocazione del personale ed alla ottimizzazione dei
compiti direttamente connessi con le attivita' istituzionali e dei
servizi da rendere all'utenza, con significativa riduzione del numero
di dipendenti attualmente applicati in compiti logistico-strumentali
e di supporto. Le amministrazioni interessate provvedono a tale
rideterminazione secondo le disposizioni e le modalita' previste dai
rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Per le amministrazioni che non
provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione agli adempimenti
contenuti nel presente comma la dotazione organica e' fissata sulla
base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli
enti, finche' non provvedono alla rideterminazione del proprio
organico secondo le predette previsioni, si applica il divieto di cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. Al termine del triennio 2005-2007 le amministrazioni di cui al
presente comma rideterminano ulteriormente le dotazioni organiche per
tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dalle
disposizioni del presente comma e dei commi da 94 a 106. Sono
comunque fatte salve le previsioni di cui al combinato disposto
dell'articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, nonche' le procedure concorsuali in atto alla
data del 30 novembre 2004, le mobilita' che l'amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della
presente legge e quelle connesse a processi di trasformazione o
soppressione di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti
personale in situazione di eccedenza, compresi i docenti di cui
all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre
2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali
al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di
cui al presente comma costituiscono principi e norme di indirizzo per
le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario
nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni
organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze
armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia,
al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori
dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli
e federazioni, alle universita', al comparto scuola ed alle
istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni 2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le
agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, agli
enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e' fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle
assunzioni relative alle categorie protette. Il divieto si applica
anche alle assunzioni dei segretari comunali e provinciali nonche' al
personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni. Per le regioni, le
autonomie locali ed il Servizio sanitario nazionale si applicano le
disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve le norme speciali
concernenti le assunzioni di personale contenute: nell'articolo 3,
commi 59, 70, 146 e 153, e nell'articolo 4, comma 64, della legge 24
dicembre 2003, n. 350; nell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio
2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n.
77, e nell'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresi', fatte salve le
assunzioni autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica
del 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24
settembre 2004, e quelle di cui ai decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 23 settembre 2004, non ancora effettuate alla
data di entrata in vigore della presente legge. E' consentito, in
ogni caso, il ricorso alle procedure di mobilita', anche
intercompartimentale.
96. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di
particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al divieto di cui al
comma 95, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le
amministrazioni ivi previste possono procedere ad assunzioni, previo
effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un
contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine e'
costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari
a 40 milioni di euro per l'anno 2005, a 160 milioni di euro per
l'anno 2006, a 280 milioni di euro per l'anno 2007 e a 360 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e
2007, nel limite di una spesa pari a 40 milioni di euro in ciascun
anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le autorizzazioni ad
assumere vengono concesse secondo le modalita' di cui all'articolo
39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
97. Nell'ambito delle procedure e nei limiti di autorizzazione
all'assunzione di cui al comma 96 e' prioritariamente considerata i
l'immissione in servizio:
a) del personale del settore della ricerca;
b) del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio
per almeno due anni in posizione di comando o distacco presso
l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi
tecnici ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge li
giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli degli
ufficiali giudiziari Ci e nei ruoli dei cancellieri C1
dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli idonei al
concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario Ci, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a magistrato del Consiglio di Stato risultati
idonei al concorso a posti di consiglieri di Stato che abbiano
conservato, senza soluzione di continuita', i requisiti per la nomina
a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore della presente
legge;
f) a decorrere dal 2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero
dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali previo
superamento di uno speciale corso-concorso pubblico unitario, bandito
e curato dalla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e
disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia
e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo n. 165 del
2001. A tal fine e per le ulteriori finalita' istituzionali della
suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attivita' di cui
all'articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale necessario per assicurare il rispetto degli
impegni internazionali e il controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla difesa nazionale e dei vincitori di
concorsi banditi per le esigenze di personale civile degli arsenali
della Marina militare ed espletati alla data del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo accordo tra
Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti
locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni
per il triennio 2005-2007, previa attivazione delle procedure di
mobilita' e fatte salve le assunzioni del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Le predette misure devono
garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di
economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro per
l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850 milioni di
euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008 e, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, economie di
spesa lorde non inferiori a 215 milioni di euro per l'anno 2005, a
579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno
2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le
province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell'anno successivo a quello del mancato rispetto.
I singoli enti in caso di assunzioni di personale devono
autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
stabilita' interno per l'anno precedente quello nel quale vengono
disposte le assunzioni. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere
sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unita' di personale. Per le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attivita' produttive, d'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con
il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuati
specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a
fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel
rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93
a 107 si applicano anche al trattenimento in servizio di cui
all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A
tal fine, per il comparto scuola si applica la specifica disciplina
autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di validita' delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005,
2006 e 2007 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono
prorogati di un triennio. In attesa dell'emanazione del regolamento
di cui all'articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 61, terzo
periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.