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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
(Finalita).
1. La presente legge riconosce l'apicoltura come attivita' di
interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente
naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale ed e'
finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversita'
di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia
della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e
delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine.
2. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalita' della presente legge nell'ambito delle specifiche
competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto e delle relative
norme di attuazione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.