Legge Ordinaria n. 36 del 06/02/2004 G.U. n. 37 del 14 Febbraio 2004
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
             (Natura giuridica e compiti istituzionali).
   1.  Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato
ad  ordinamento  civile  specializzata  nella  difesa  del patrimonio
agroforestale  italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dell'ecosistema  e  concorre nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza  pubblica,  ai  sensi  della  legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche'  nel  controllo  del  territorio, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
   2.  Il  Corpo  forestale  dello  Stato svolge attivita' di polizia
giudiziaria  e  vigila  sul  rispetto  della  normativa  nazionale  e
internazionale    concernente    la    salvaguardia   delle   risorse
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio
naturalistico   nazionale,   nonche'   la  sicurezza  agroalimentare,
prevenendo  e  reprimendo  i  reati  connessi.  E' altresi' struttura
operativa nazionale di protezione civile.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'Ufficio  legislativo  del  Ministero  delle  politiche
          agricole   e   forestali  in  qualita'  di  amministrazione
          competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3,
          del  testo  unico  delle  disposizioni  sulla promulgazione
          delle  leggi,  sull'emanazione  dei  decreti del Presidente
          della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni  ufficiali della
          Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
          n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              -  La  legge  1° aprile 1981, n. 121, contiene il nuovo
          ordinamento  dell'Amministrazione della pubblica sicurezza,
          il riordino della Polizia di Stato nonche' l'individuazione
          ed  il  coordinamento  delle  Forze  di polizia dello Stato
          (Polizia  di  Stato,  Arma  dei  carabinieri,  Corpo  della
          guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale
          dello  Stato). In particolare, l'art. 16 (Forze di polizia)
          della legge 1° aprile 1981, n. 121, recita che:
              «Ai  fini  della  tutela  dell'ordine e della sicurezza
          pubblica,  oltre  alla  polizia  di  Stato  sono  forze  di
          polizia,   fermi   restando   i  rispettivi  ordinamenti  e
          dipendenze:
                a) l'Arma  dei  carabinieri,  quale  forza  armata in
          servizio permanente di pubblica sicurezza;
                b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
          al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
              Fatte  salve  le rispettive attribuzioni e le normative
          dei  vigenti  ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
          possono  essere  chiamati a concorrere nell'espletamento di
          servizi  di  ordine  e  sicurezza  pubblica  il Corpo degli
          agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
              Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
          il servizio di pubblico soccorso.».
              La  Polizia  di  Stato,  la Polizia penitenziaria ed il
          Corpo  forestale  dello  Stato  sono Forze di polizia dello
          Stato  ad  ordinamento  civile  a  differenza dell'Arma dei
          carabinieri  e  del Corpo della guardia di finanza che sono
          Forze  di  polizia  dello  Stato  ad  ordinamento militare.
          L'Arma  dei carabinieri e la Polizia di Stato sono Forze di
          polizia  a  competenza  generale; la Guardia di finanza, la
          Polizia  penitenziaria  ed  il  Corpo forestale dello Stato
          sono,  invece,  Forze  di  polizia specializzate. Tuttavia,
          tutte le suindicate Forze di polizia compongono il comparto
          sicurezza  dello  Stato  e  concorrono,  ciascuna secondo i
          rispettivi    ambiti    di    competenza   e   livelli   di
          responsabilita',   al   mantenimento  dell'ordine  e  della
          sicurezza  pubblica  nonche'  al  controllo  coordinato del
          territorio.
              La  materia  della  polizia giudiziaria e' regolata dal
          codice  di  procedura  penale (decreto del Presidente della
          Repubblica  del  22 settembre  1988,  n.  447  e successive
          modificazioni ed integrazioni), dalle norme di attuazione e
          di  coordinamento  del  codice di procedura penale (decreto
          legislativo   del  28 luglio  1989,  n.  271  e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni)   e   da   varie   leggi
          complementari.  In  particolare,  l'art.  57  del codice di
          procedura penale stabilisce, che i dirigenti, i commissari,
          gli  ispettori  ed i sovrintendenti della Polizia di Stato,
          della  Polizia  penitenziaria  e  del Corpo forestale dello
          Stato,   gli   ufficiali   superiori   e   inferiori  ed  i
          sottufficiali  dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di
          finanza  ed  il  sindaco  dei comuni privi di un ufficio di
          polizia  o  di un comando dell'Arma dei carabinieri o della
          Guardia  di  finanza  sono ufficiali di polizia giudiziaria
          (comma  1); gli agenti, gli agenti scelti, gli assistenti e
          gli  assistenti  capo della Polizia di Stato, della Polizia
          penitenziaria  e  del Corpo forestale dello Stato nonche' i
          corrispondenti  gradi  dell'Arma  dei  carabinieri  e della
          Guardia   di   finanza  sono,  invece,  agenti  di  polizia
          giudiziaria (comma 2).
              La  materia  della  protezione  civile  e' disciplinata
          dalla   legge   24 febbraio  1992,  n.  225,  e  successive
          modificazioni,   che  prevede  l'istituzione  del  Servizio
          nazionale della protezione civile. L'art. 11 della presente
          legge  inserisce  il  Corpo  forestale  dello  Stato tra le
          strutture  operative nazionali del Servizio nazionale della
          protezione  civile, accanto ai Vigili del fuoco (componente
          fondamentale),  alle  Forze  armate,  alle  altre  Forze di
          polizia,  alla Croce rossa italiana, al Soccorso alpino del
          C.A.I. e ad altri servizi tecnici ed istituzioni.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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