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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Obiettivi e finalita)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi
compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti
informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone disabili, in
ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3
della Costituzione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 3 della Costituzione e' il
seguente:
«Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita'
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la
liberta' e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese.».