Legge Ordinaria n. 40 del 19/02/2004 G.U. n. 45 del 24 Febbraio 2004
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                             (Finalita).
1.  Al  fine  di  favorire  la  soluzione  dei  problemi riproduttivi
derivanti  dalla  sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito
il  ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e  secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2.  Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito
qualora  non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilita' o infertilita'.
 
          Avvertenza.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

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