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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita).
1. Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana e' consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni
e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
2. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita e' consentito
qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere
le cause di sterilita' o infertilita'.
Avvertenza.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.