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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalita' di tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della
vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o
permanente.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sul
l'emanazione dei D.P.R. e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.