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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni
urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. In relazione alle esigenze relative alle attivita' di controllo
del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della
sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello
Stato e' autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno
2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice
ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli
dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette
unita' di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica
del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A.
Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed
assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi
causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e
degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro
per l'anno 2005 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato", sono inserite le seguenti: ",
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,";
b) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
"7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare, a domanda, ove consentito dalle singole normative
regionali e nei limiti delle unita' di personale corrispondenti ad
una spesa massima, a decorrere dall'anno 2004, di 9 milioni di euro,
nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta
servizio. I criteri per disciplinare i trasferimenti di cui al
presente comma sono determinati con provvedimento del Capo del Corpo
forestale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del
Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C
allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, si provvede
nella misura pari alla spesa annua occorrente per le unita' di
personale che esercitano la facolta' prevista dal presente comma e
comunque entro il limite di 9 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Al relativo onere si provvede, quanto a 5,76 milioni di euro,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, e, quanto a 3,24
milioni di euro, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Visto, il Guardasigilli: Castelli