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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e'
inserito il seguente:
"ART. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1.
Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione
dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto,
possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o
internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per
periodi non superiori a tre mesi:
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella
ricezione della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la
corrispondenza, senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la
corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti
indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura
penale, all'autorita' giudiziaria, alle autorita' indicate
nell'articolo 35 della presente legge, ai membri del Parlamento, alle
Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di cui gli
interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali
amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti
dell'uomo di cui l'Italia fa parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto
motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del
direttore dell'istituto:
a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonche' nei
confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza
di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di
procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento
e' adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.
4. L'autorita' giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la
sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non
ritiene di provvedere direttamente, puo' delegare il controllo al
direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria
designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorita' giudiziaria
indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non
debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la
stessa sia trattenuta. Il detenuto e l'internato vengono
immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 puo'
essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo
14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento e' emesso
dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al
tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il
provvedimento. Del collegio non puo' fare parte il giudice che ha
emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del
codice di procedura penale.
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle
buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del
detenuto o dell'internato".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure private e limitative della liberta».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 103 del
codice di procedura penale:
«5. Non e' consentita l'intercettazione relativa a
conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli
investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione
al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari,
ne' a quelle tra i medesimi e le persone da loro
assistite.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 della citata legge
26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 35 (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli
internati possono rivolgere istanze o reclami orali o
scritti, anche in busta chiusa:
1) al direttore dell'istituto, nonche' agli
ispettori, al direttore generale per gli istituti di
prevenzione e di pena e al Ministero per la grazia e la
giustizia;
2) al magistrato di sorveglianza;
3) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita
all'istituto;
4) al presidente della giunta regionale;
5) al Capo dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 279 del codice di
procedura penale:
«Art. 279 (Giudice competente). - 1. Sull'applicazione
e sulla revoca delle misure nonche' sulle modifiche delle
loro modalita' esecutive, provvede il giudice che procede.
Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice
per le indagini preliminari.».
- Si riporta il testo dell'art. 14-ter della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 14-ter (Reclamo). - 1. Avverso il provvedimento
che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare
puo' essere proposto dall'interessato reclamo al tribunale
di sorveglianza nel termine di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento definitivo. Il reclamo non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
2. Il tribunale di sorveglianza provvede con ordinanza
in camera di consiglio entro dieci giorni dalla ricezione
del reclamo.
3. Il procedimento si svolge con la partecipazione del
difensore e del pubblico ministero. L'interessato e
l'amministrazione penitenziaria possono presentare memorie.
4. Per quanto non diversamente disposto si applicano le
disposizioni del capo II-bis del titolo II.».
- Si riporta il testo dell'art. 666 del codice di
procedura penale:
«Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
dell'interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per
difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera
riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata sui
medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile
con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
all'interessato. Contro il decreto puo' essere proposto
ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
presidente del collegio, designato il difensore di ufficio
all'interessato che ne sia privo, fissa la data
dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle parti e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere
depositate memorie in cancelleria.
4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
del difensore e del pubblico ministero. L'interessato che
ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
detenuto o internato in luogo posto fuori della
circoscrizione del giudice, e' sentito prima del giorno
dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo,
salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa e'
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai
difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle
impugnazioni (c.p.p. 568) e quelle sul procedimento in
camera di consiglio davanti alla Corte di cassazione
(c.p.p. 611).
7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza
(c.p.p. 588), a meno che il giudice che l'ha emessa
disponga diversamente.
8. Se l'interessato e' infermo di mente, l'avviso
previsto dal comma 3 e' notificato anche al tutore o al
curatore; se l'interessato ne e' privo, il giudice o il
presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
tutore e al curatore competono gli stessi diritti
dell'interessato.
9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.».