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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Definizione)
1. La malattia celiaca o celiachia e' una intolleranza permanente
al glutine ed e' riconosciuta come malattia sociale.
2. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in
conformita' con quanto disposto dal comma 1, entro un mese dalla data
di entrata in vigore della presente legge, a modificare il decreto
del Ministro della sanita' 20 dicembre 1961, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 1962.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre
1961, reca: «Forme morbose da qualificarsi malattie sociali
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 1961, n. 249».