Legge Ordinaria n. 146 del 21/07/2005 G.U. n. 174 del 28 Luglio 2005
Concessione di un contributo al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, con sede in Duino
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  Al  Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, con sede in Duino,
e'  assegnato  un  contributo di 2.400.000 euro annui a decorrere dal
2005,  per  l'istituzione  di borse di studio riservate agli studenti
provenienti  dai  Paesi  dell'Europa  orientale  di cui alla legge 26
febbraio  1992,  n.  212,  e  successive modificazioni, e di cui alla
legge  21  marzo  2001, n. 84, agli studenti provenienti dai Paesi in
via  di  sviluppo, definiti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n.
49,  e successive modificazioni, e agli studenti che provengono dalle
zone  di confine, individuate ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n.
19, e successive modificazioni.
  2. Il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico trasmette annualmente
al  Ministero  degli  affari esteri una relazione sui risultati della
propria  attivita'.  La  medesima relazione e' trasmessa al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
  3.  All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a  2.400.000  euro  annui  a decorrere dal 2005, si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero  dell'economia  e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 21 luglio 2005
                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

 
          Note all'art. 1, comma 1:
              -   La   legge   26   febbraio   1992,  n.  212,  reca:
          "Collaborazione   con   i  Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6
          marzo 1992).
              -  La  legge  21 marzo 2001, n. 84, reca: "Disposizioni
          per  la  partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
          ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica"
          (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 76 del 31 marzo
          2001).
              -  La  legge  26  febbraio  1987,  n.  49, reca: "Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di sviluppo" (pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta
          Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1987).
              -  La  legge 9 gennaio 1991, n. 19, reca: "Norme per lo
          sviluppo  delle  attivita'  economiche e della cooperazione
          internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della
          provincia  di  Belluno  e delle aree limitrofe" (pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991).

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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