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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e di pubblicita» sono sostituite dalle
seguenti: «, di pubblicita' e di trasparenza» e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonche' dai principi dell'ordinamento
comunitario»;
b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di
natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato
salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attivita'
amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma
1».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto
1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Principi generali dell'attivita'
amministrativa). - 1. L'attivita' amministrativa persegue i
fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di
economicita', di efficacia, di pubblicita' e di trasparenza
secondo le modalita' previste dalla presente legge e dalle
altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti,
nonche' dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di
atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di
diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di
attivita' amministrative assicurano il rispetto dei
principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non puo' aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.».