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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Contenuto della delega)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la
disciplina della progressione economica e delle funzioni dei
magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti
amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare
la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, nonche' in tema di aggiornamento professionale e
formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica
dei consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio direttivo
della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina
relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei
magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro
applicazione, nonche' modificare la disciplina in tema di
incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi extragiudiziari
conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal
novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro i novanta giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, uno o piu'
decreti legislativi recanti le norme necessarie al coordinamento
delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio
della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato
e, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 9, la necessaria disciplina transitoria,
prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi
incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi previsti dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio
della delega di cui al comma 1 sono trasmessi al Senato della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle
Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di
informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine
per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due anni
dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1,
puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e dei
criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e
8.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
"Art. 81 (Costituzione della Repubblica italiana). -
Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere
concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si
possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.".