Legge Ordinaria n. 150 del 25/07/2005 G.U. n. 175 del 29 Luglio 2005 (suppl.ord.)
Delega al Governo per la riforma dell' ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonchè per l' emanazione di un testo unico
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
                             approvato; 

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
                              Promulga 
la seguente legge: 

 
                               Art. 1 
                      (Contenuto della delega) 

 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data  di
entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi
e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3,  4,  5,
6, 7 e 8, uno o piu' decreti legislativi diretti a: 
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonche' la
   disciplina della  progressione  economica  e  delle  funzioni  dei
   magistrati,   e   individuare   le   competenze   dei    dirigenti
   amministrativi degli uffici giudiziari; 
b) istituire la Scuola superiore della  magistratura,  razionalizzare
   la normativa in tema  di  tirocinio  e  formazione  degli  uditori
   giudiziari, nonche'  in  tema  di  aggiornamento  professionale  e
   formazione dei magistrati; 
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in  carica
   dei consigli giudiziari, nonche' istituire il Consiglio  direttivo
   della Corte di cassazione; 
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero; 
e) modificare l'organico della Corte di cassazione  e  la  disciplina
   relativa ai magistrati applicati presso la medesima; 
f) individuare le fattispecie tipiche di  illecito  disciplinare  dei
   magistrati, le relative  sanzioni  e  la  procedura  per  la  loro
   applicazione,  nonche'  modificare  la  disciplina  in   tema   di
   incompatibilita', dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio;
   g) prevedere forme di pubblicita' degli incarichi  extragiudiziari
   conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado. 
  2.  Le  disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi  emanati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci  dal
novantesimo giorno successivo  a  quello  della  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2. 
   3. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  i  novanta  giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1,  uno  o  piu'
decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  al  coordinamento
delle disposizioni dei  decreti  legislativi  emanati  nell'esercizio
della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello  Stato
e, con l'osservanza dei principi  e  dei  criteri  direttivi  di  cui
all'articolo  2,  comma  9,  la  necessaria  disciplina  transitoria,
prevedendo  inoltre  l'abrogazione  delle   disposizioni   con   essi
incompatibili. Le disposizioni dei decreti legislativi  previsti  dal
presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel
comma 2. 
   4. Gli schemi  dei  decreti  legislativi  adottati  nell'esercizio
della delega di cui  al  comma  1  sono  trasmessi  al  Senato  della
Repubblica ed alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione  dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il
termine di sessanta giorni dalla data  di  trasmissione,  decorso  il
quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei  pareri.  Entro  i
trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo,  ove
non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente  formulate,
esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il  rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette  alle
Camere i testi,  corredati  dai  necessari  elementi  integrativi  di
informazione, per i pareri definitivi delle  Commissioni  competenti,
che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 
   5. Le disposizioni previste dal comma 4  si  applicano  anche  per
l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tal caso il termine
per l'espressione dei pareri e' ridotto alla meta'. 
   6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro due  anni
dalla  data  di  acquisto  di  efficacia  di  ciascuno  dei   decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui  al  comma  1,
puo' emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi e  dei
criteri direttivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  e
8. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 81 della Costituzione:
              "Art.  81  (Costituzione della Repubblica italiana). -
          Le  Camere  approvano  ogni  anno i bilanci e il rendiconto
          consuntivo presentati dal Governo.
              L'esercizio  provvisorio  del  bilancio non puo' essere
          concesso  se  non  per  legge  e  per periodi non superiori
          complessivamente a quattro mesi.
              Con  la  legge  di  approvazione  del  bilancio  non si
          possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
              Ogni  altra  legge  che  importi nuove e maggiori spese
          deve indicare i mezzi per farvi fronte.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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