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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Carriera dirigenziale penitenziaria
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi al fine di disciplinare l'ordinamento della carriera
dirigenziale penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico
di tale carriera nella quale ricomprendere il personale direttivo e
dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente agli ex
profili professionali di direttore penitenziario, di direttore di
ospedale psichiatrico giudiziario e di direttore di servizio sociale,
ai quali hanno avuto accesso a seguito di concorso, nonche' il
personale del ruolo amministrativo ad esaurimento della medesima
Amministrazione penitenziaria, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) revisione delle qualifiche mediante il massimo accorpamento
possibile, prevedendo all'interno di ciascuna di esse la
specificazione del particolare settore dell'amministrazione al quale
il personale e' preposto (direzione di istituto penitenziario, di
centro di servizio sociale per adulti, di ospedale psichiatrico
giudiziario) e la loro convergenza in un unico livello dirigenziale
apicale;
b) previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale
penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso
pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno;
c) individuazione della pianta organica dirigenziale
penitenziaria in relazione alle unita' di personale in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge e appartenenti alle
qualifiche indicate nell'alinea del presente comma, destinando allo
scopo anche le risorse di organico previste dall'articolo 3, comma 3,
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e le risorse
finanziarie previste dall'articolo 50, comma 9, lettera d), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
d) previsione di un procedimento negoziale fra una delegazione di
parte pubblica e una delegazione delle organizzazioni sindacali
rappresentative del personale della carriera dirigenziale
penitenziaria, da attivare con cadenza quadriennale per gli aspetti
giuridici e biennale per quelli economici del rapporto di impiego del
personale della carriera stessa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica, finalizzato alla
determinazione di un trattamento economico onnicomprensivo, non
inferiore a quello della dirigenza statale contrattualizzata,
articolato in una componente stipendiale di base, in una componente
correlata alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi di
responsabilita' esercitati, in una componente rapportata ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati ed alle risorse assegnate
e alla disciplina di quanto attiene l'orario di lavoro, il congedo
ordinario e straordinario, la reperibilita', l'aspettativa per motivi
di salute e di famiglia, i permessi brevi, le aspettative e i
permessi sindacali;
e) individuazione di criteri obiettivi per l'avanzamento di
carriera secondo il principio dello scrutinio per merito comparativo
in ragione degli incarichi espletati, delle responsabilita' assunte,
dei percorsi di formazione seguiti;
f) individuazione, nell'organizzazione degli uffici centrali e
periferici dell'Amministrazione penitenziaria, degli incarichi e
delle funzioni da attribuire ai funzionari della carriera
dirigenziale penitenziaria;
g) previsione dell'applicabilita' al personale della carriera
dirigenziale penitenziaria delle disposizioni di cui all'articolo 17
della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e
alla legge 29 marzo 2001, n. 86, per favorirne la mobilita';
h) previsione della copertura assicurativa del rischio di
responsabilita' civile e patrocinio da parte dell'Avvocatura dello
Stato in tutte le controversie insorte per motivi di servizio con
estranei all'amministrazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno
dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro quaranta giorni dall'assegnazione,
trascorsi i quali i decreti sono adottati anche in assenza del
parere.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle
strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia
minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario
e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266).
«Art. 3 (Integrazione degli organici del personale
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
della Giustizia minorile). - 1. Le dotazioni organiche del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e
dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile sono
adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici di cui all'art. 1,
comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni
dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la
copertura di due uffici di livello dirigenziale generale
presso l'Ufficio centrale per la Giustizia minorile, il
numero degli uffici dirigenziali di livello generale e'
aumentato di sedici unita', all'interno dei quali possono
essere individuati uno o piu' vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la riorganizzazione degli
uffici di cui all'art. 2, comma 1, oltre che per il
conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici
di corrispondente livello, il numero degli uffici
dirigenziali di livello non generale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e' aumentato di
centosettantanove unita'. Per la riorganizzazione e
l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero
degli uffici dirigenziali non generali e' aumentato di
quattro unita'.
4. Le dotazioni organiche del personale inquadrato
nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di
seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive
quattrocentocinquantatre unita' della dotazione organica di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C: + 1.140 unita';
per l'ufficio centrale per la giustizia minorile:
Area funzionale B: + 62 unita'.
5. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche dei singoli profili professionali,
contestualmente individuando le quattrocentocinquantatre
unita' da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la Giustizia minorile le dotazioni organiche, cosi'
come rideterminate ai sensi dei commi da 1 a 5 verranno
ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul territorio
nazionale.
7. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni
organiche di cui al comma 4 restano escluse dalla
programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono
conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di
riduzione del personale in servizio, previsto in base
all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modifiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2001):
«9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per
il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente
lettera d):
a) ulteriori interventi necessari a realizzare
l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle
Forze armate secondo quanto previsto dai decreti
legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione
dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non
direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato;
c) allineamento dei trattamenti economici del
personale delle Forze di polizia relativamente al personale
tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui
ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
periferici di corrispondente livello dell'amministrazione
penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo
decreto legislativo, nonche' la previsione di cui al comma
7 dell'art. 3 dello stesso decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 28
luglio 1999, n. 266, (Delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche'
disposizioni per il restante personale del Ministero degli
affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore
della magistratura.):
«Art. 17 (Disposizioni concernenti il trasferimento del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia). -
1. Il coniuge convivente del personale in servizio
permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei
carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e
sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di
cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonche' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorita' da
una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una
delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto,
all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel
territorio nazionale, ad essere impiegato presso
l'amministrazione di appartenenza o, per comando o
distacco, presso altre amministrazioni nella sede di
servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede piu'
vicina.».
- La legge 29 marzo 2001, n. 86, reca: (Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia.)