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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E' istituita la «Festa nazionale dei nonni» quale momento per
celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle
famiglie e della societa' in generale.
2. Regioni, province e comuni in occasione della festa di cui al
comma 1 possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle
rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo dei
nonni.
3. La festa di cui al comma 1 ricorre il giorno 2 del mese
di ottobre di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
impartisce le opportune direttive affinche', in occasione della festa
di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della
loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere ed
approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte
dai nonni nella famiglia e nella societa'.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive), e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.