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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sistema di prevenzione)
1. E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle
carte di pagamento.
2. Con il termine "carte di pagamento" si intendono quei documenti
che si identificano con le carte di credito e le carte di debito e
con le altre carte definite nella normativa di attuazione.
3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul piano amministrativo,
delle frodi sulle carte di pagamento, le societa', le banche e gli
intermediari finanziari che emettono carte di pagamento e gestiscono
reti commerciali di accettazione di dette carte, di seguito
denominati "societa' segnalanti", individuati nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 7.
4. Le societa' segnalanti comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati e le informazioni di cui agli articoli 2 e 3. I
dati e le informazioni alimentano un apposito archivio
informatizzato.
5. Titolare dell'archivio informatizzato e responsabile della sua
gestione e' l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento del
Ministero dell'economia e delle finanze che, nell'ambito del
Dipartimento del tesoro, esercita funzioni di competenza statale in
materia di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sui
mezzi di pagamento, e che puo' designare anche ulteriori soggetti
responsabili ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.
6. Il personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
2002, n. 112, puo' essere assegnato all'Ufficio centrale antifrode
dei mezzi di pagamento.
7. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro, con
funzioni consultive, per la trattazione delle problematiche di
settore.
8. Il sistema di prevenzione di cui alla presente legge si informa ai
principi e alla disciplina previsti dall'ordinamento comunitario.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174 - S.O.
«Art. 29 (Responsabile del trattamento). - 1. Il
responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra
soggetti che per esperienza, capacita' ed affidabilita'
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono
essere designati responsabili piu' soggetti, anche mediante
suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono
analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi.
alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle
proprie istruzioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112 (Disposizioni finanziarie e
fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture):
«Art. 9 (Disposizioni in materia di privatizzazione,
liquidazione e finanziamento di enti pubblici e di societa'
interamente controllate dallo Stato, nonche' di
cartolarizzazione di immobili). - 1. lI termine previsto
dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, per la privatizzazione, trasformazione e
fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del
predetto decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre
2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare
anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e
29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
1-bis. Gli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, sono definitivamente soppressi.
Conseguentemente:
a) i loro immobili possono essere alienati con le
modalita' previste al capo I del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. I relativi decreti dirigenziali
sono adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I
proventi delle vendite degli immobili ed ogni altra somma
derivata e derivante dalla liquidazione sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato;
b) il personale finora adibito alle procedure di
liquidazione previste dalla citata legge n. 1404 del 1956
e' destinato prioritariamente ad altre attivita'
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) ferma restando la titolarita', in capo al
Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti
giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione
nonche' del contenzioso puo' essere da questo affidata ad
una societa', direttamente o indirettamente controllata
dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilita'
generale dello Stato. La societa' puo' avvalersi anche
dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in
giudizio dell'Avvocatura dello Stato alle stesse condizioni
e con le stesse modalita' con le quali se ne avvalgono, ai
sensi della normativa vigente, le Amministrazioni dello
Stato. E', altresi', facolta' della societa' di procedere
alla revoca dei mandati gia' conferiti. La societa'
esercita ogni potere finora attribuito all'ispettorato
generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Sulla
base di criteri di efficacia ed economicita' e al fine di
eliminare il contenzioso pendente, evitando l'instaurazione
di nuove cause, la societa' puo' compiere qualsiasi atto di
diritto privato, ivi incluse transazioni relative a
rapporti concernenti differenti procedure di liquidazione,
cessioni di aziende, cessioni di crediti in blocco pro
soluto e rinunce a domande giudiziali. Sulle transazioni la
societa' puo' chiedere il parere all'Avvocatura dello
Stato. La societa' puo' anche rinunciare a crediti al di
fuori delle ipotesi previste dal terzo comma dell'art. 9
della citata legge n. 1404 del 1956. In base ad una
apposita convenzione, sono disciplinati i rapporti con il
Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,
il compenso spettante alla societa', i profili contabili
del rapporto, nonche' le modalita' di rendicontazione e di
controllo.
1-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con
provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, individua le liquidazioni gravemente
deficitarie per le quali si fa luogo alla liquidazione
coatta amministrativa ovvero le liquidazioni per le quali
e' comunque opportuno che la gestione liquidatoria resti
distinta. Per queste liquidazioni lo Stato risponde delle
passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Nelle more della individuazione della
societa' di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
l'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato prosegue le procedure di liquidazione con i poteri
previsti dal terzo, quarto e quinto periodo della medesima
lettera c) del comma 1-bis.
1-quater. Con decreto del Presidente dei Consiglio dei
Ministri, da emanare ai sensi dell'art. 6, comma 2, deI
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono approvate
le nuove dotazioni organiche del personale del Ministero
dell'economia e delle finanze.
1-quinquies. Nella citata legge n. 1404 del 1956 sono
abrogati:
a) il secondo comma dell'art. 14;
b) l'art. 15.
1-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, lettera
c), del presente articolo, determinati nella misura massima
di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo.
2. Al pagamento dei creditori dell'EFIM in liquidazione
coatta amministrativa e delle societa' in liquidazione
coatta amministrativa interamente possedute, direttamente o
indirettamente, dall'EFIM continua ad applicarsi la
garanzia dello Stato prevista dall'art. 5 del decreto-legge
19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni.
3. Al fine di favorire il processo di
ricapitalizzazione, funzionale al raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano biennale 2002-2003, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
sottoscrivere nell'anno 2002 un aumento di capitale della
societa' Alitalia S.p.a. nella misura massima di 893,29
milioni di euro, in aggiunta a quanto gia' previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede per
l'anno 2002, quanto a 250 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
recata dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 1998, n. 448; quanto a 550 milioni di, euro
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,
e quanto a 93,290 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, utilizzando per 40,822 milioni di euro
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e per
52,468 milioni di euro l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
4-bis. All'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001,
n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a);
b).
5.».