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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni
urgenti per assicurare la funzionalita' di settori della pubblica
amministrazione, e' convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La tabella 2 di cui al nono comma dell'articolo 101 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2
della presente legge con le decorrenze ivi indicate.
3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 2, pari
a euro 1.495.750 per l'anno 2006 e a euro 2.061.700 a decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per i predetti anni dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Al fine di superare la procedura d'infrazione avviata dalla
Commissione europea per non corretta trasposizione della direttiva
2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso, il Governo e' delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' stabilite ai commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge 1° marzo 2002, n. 39, disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di
attuazione della citata direttiva 2000/53/CE.
6. All'articolo 2, comma 3, della legge 27 luglio 2004, n. 186, la
parola: "dodici" e' sostituita dalla seguente: "ventiquattro".
7. All'articolo 10, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quindici
mesi".
8. All'articolo 1, comma 52, primo periodo, della legge 23 agosto
2004, n. 239, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "diciotto mesi".
9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Buttiglione, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Castelli, Ministro della giustizia
Martino, Ministro della difesa
Alemanno, Ministro delle politiche
agricole e forestali
Fini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella 2 di cui al nono comma
dell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione
degli affari esteri - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 febbraio 1967, n. 44) come sostituita dalla presente
legge:
«Tabella 2 (di cui al nono comma dell'articolo 101)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DELLA CARRIERA DIPLOMATICA
Organico nel 2006
Organico dal 2007
Ambasciatore
25
28
Ministro Plenipotenziario
208
208
Consigliere di Ambasciata
242
242
Consigliere di Legazione
270
270
Segretario di Legazione
387
387
Totale unita'
1.132
1.135
- La direttiva 2000/53/CE e' pubblicata in GUCE n.
L 269 del 21 ottobre 2000.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2001) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo
2002, n. 72.
- Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
(Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
fuori uso) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
2003, n. 182.
- Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge
27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita'
di taluni settori della pubblica amministrazione.
Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative
e altre disposizioni connesse, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2004, n. 175), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il
termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni legislative in materia
di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo
dal vivo;
b) sport;
c) proprieta' letteraria e diritto d'autore.».
- Il testo del comma 3, dell'art. 10, della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione -
Legge di semplificazione 2001, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 agosto 2003, n. 196), come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«3. Il Governo e' delegato ad adottare uno o piu'
decreti legislativi recanti disposizioni correttive e
integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi
determinati dal presente articolo, entro quindici mesi
decorrenti dalla data di scadenza del termine di cui al
medesimo comma 1.».
- Il testo del comma 52, dell'art. 1 della legge
23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico,
nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia - pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2004, n. 215), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«52. Al fine di garantire la sicurezza di
approvvigionamento e i livelli essenziali delle prestazioni
nel settore dello stoccaggio e della vendita di gas di
petrolio liquefatti (GPL), il Governo e' delegato ad
adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a
riordinare le norme relative all'installazione e
all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL, nonche' all'esercizio dell'attivita' di
distribuzione di gas di petrolio liquefatti. Il decreto
legislativo e' adottato su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concrto con i Ministri
dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente
e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare adeguati livelli di sicurezza anche
attraverso la revisione delle vigenti regole tecniche,
ferma restando la competenza del Ministro dell'interno in
materia di emanazione della norme tecniche di prevenzione
incendi e quella del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio in materia di prevenzione e protezione dai
rischi industriali;
b) garantire e migliorare il servizio all'utenza,
anche attraverso la determinazione di requisiti tecnici e
professionali per l'esercizio dell'attivita' e
l'adeguamento della normativa inerente la logistica, la
commercializzazione e l'impiantistica;
c) rivedere il relativo sistema sanzionatorio, con
l'introduzione di sanzioni proporzionali e dissuasive.».