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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio
culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da adottare
entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento,
sentito il parere dell'Unione delle comunita' ebraiche italiane. In
sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per
l'anno 2005, il decreto e' adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente
effettuati dall'Unione delle comunita' ebraiche italiane e da
soggetti o da istituzioni proprietari, possessori o detentori dei
beni, ai quali le relative risorse sono assegnate secondo le
procedure e le modalita' per l'erogazione di contributi per
interventi su beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
1 milione di euro per l'anno 2005 e 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45.