Legge Ordinaria n. 207 del 10/10/2005 G.U. n. 239 del 13 Ottobre 2005
Conferimento della Croce d' onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all' estero
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                   Istituzione della Croce d'onore

  1. E' istituita la Croce d'onore per il personale militare e civile
delle   amministrazioni   dello   Stato,  nonche'  per  il  personale
funzionalmente  dipendente  dal  Ministero  della difesa, compreso il
personale  della  Croce Rossa italiana, che si trovi nelle condizioni
di cui al comma 4.
  2. La  Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro competente.
  3. La Croce d'onore ha le caratteristiche indicate nell'allegato 1.
  4. La  Croce  d'onore  e'  attribuita al personale che sia deceduto
ovvero  abbia  subito  una  invalidita'  permanente  pari o superiore
all'80  per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o
lesioni  riportate  in  conseguenza  di  atti di terrorismo o di atti
comunque   ostili   commessi  in  suo  danno  all'estero  durante  lo
svolgimento   di   operazioni   militari  e  civili  autorizzate  dal
Parlamento,  tranne  che  nell'ipotesi  di  cui all'articolo 78 della
Costituzione.
  5. Per   l'accertamento   del   decesso   ovvero   dell'invalidita'
permanente  di cui al comma 4 si applica l'articolo 5 del regolamento
di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
510.
  6. Nel  caso  di  conferimento  alla  memoria,  la Croce d'onore e'
attribuita  al  coniuge  superstite  o,  in  mancanza,  ai  figli, ai
genitori,  ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti
sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.
  7. Il   conferimento   della   Croce   d'onore  non  pregiudica  la
concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
  8. Per  l'attuazione  del presente articolo e' autorizzata la spesa
di 7.000 euro a decorrere dall'anno 2005.
  9. All'onere  di cui al comma 8 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base di parte
corrente  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2005,  allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
  10. Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note all'art. 1:
              Si riporta il testo dell'art. 78 Cost.:
              «Art.  78. Le  Camere  deliberano  lo stato di guerra e
          conferiscono al Governo i poteri necessari».
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  28 luglio  1999,  n.  510  (Regolamento recante
          nuove  norme in favore delle vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata), e' il seguente:
              «Art.    5 (Valutazione    della   commissione   medica
          ospedaliera      della      sanita'     militare). - 1. Per
          l'attribuzione  dei  benefici  di  legge, oltre al rapporto
          sulle  circostanze  che hanno dato luogo all'evento lesivo,
          e'   richiesta  la  valutazione  della  commissione  medica
          ospedaliera  della  sanita'  militare,  la  quale svolge le
          proprie   indagini  secondo  le  modalita'  previste  dagli
          articoli 172  e  seguenti  del decreto del Presidente della
          Repubblica   29 dicembre   1973,   n.  1092,  e  successive
          modificazioni,  esprime  il  giudizio sanitario sulle cause
          delle  ferite  o lesioni che hanno determinato il decesso o
          la invalidita', accerta il grado dell'eventuale invalidita'
          riscontrata,  stabilisce  la percentuale dell'invalidita' e
          dell'eventuale   aggravamento,   ed   accerta  comunque  se
          l'invalidita'     riportata    comporti    la    cessazione
          dell'attivita' lavorativa o del rapporto d'impiego.
              2. La  commissione medica ospedaliera di cui al comma 1
          e'  integrata,  ai  fini  della concessione dei benefici in
          favore   delle   vittime  civili  del  terrorismo  e  della
          criminalita'  organizzata, da due sanitari della Polizia di
          Stato esperti in medicina legale.
              3. I  sanitari della Polizia di Stato sono nominati dal
          direttore  centrale di sanita' del Dipartimento di pubblica
          sicurezza  del  Ministero  dell'interno, su richiesta della
          competente   commissione   medica   ospedaliera,  trasmessa
          contestualmente  alla  comunicazione  della  data in cui si
          procedera'  alla  visita dell'interessato o, comunque, alla
          valutazione da parte della commissione stessa.
              4. La   commissione   medica   ospedaliera  esprime  il
          giudizio   entro   il   termine   di  sessanta  giorni  dal
          ricevimento   della  richiesta.  Decorso  inutilmente  tale
          termine,   i   competenti   organi  amministrativi  possono
          rivolgersi   ad   altri   soggetti   pubblici   dotati   di
          qualificazione  ed  adeguata  capacita'  tecnica,  quali le
          strutture  del  servizio  sanitario  nazionale,  ovvero  ad
          istituti  universitari,  che  si  pronunciano  entro  venti
          giorni dalla richiesta.
              5. La  valutazione della commissione medica ospedaliera
          non  e'  richiesta  in  caso di decesso, quando il nesso di
          causalita'  risulti  di  immediata  evidenza.  La  medesima
          valutazione   non   e',   altresi',  richiesta  qualora  il
          prefetto, relativamente alle istanze concernenti le vittime
          civili   ritenga,  sulla  base  degli  elementi  istruttori
          acquisiti, che sia da escludere la natura terroristica o di
          criminalita' organizzata dell'evento criminoso.
              6. Il  giudizio  della  commissione medica ospedaliera,
          nella composizione integrata, e' definitivo.
              7. Le  disposizioni  dei  commi precedenti si applicano
          anche  per  gli  stranieri  e  gli  apolidi.  Se i soggetti
          interessati  non  sono  residenti  in  Italia,  il giudizio
          sanitario  e'  espresso  da apposite commissioni formate da
          tre medici scelti dall'autorita' consolare, che svolgono le
          proprie  indagini  secondo le stesse modalita' previste per
          le   commissioni   mediche  ospedaliere.  La  domanda  e  i
          documenti, ivi compreso il giudizio sanitario, sono inviati
          al  prefetto  della  provincia  in  cui  si  e'  verificato
          l'evento.».

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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