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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione della legge)
1. Con la presente legge lo Stato detta principi fondamentali in
materia di attivita' trasfusionali allo scopo di conseguire le
seguenti finalita':
a) il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di
sangue, emocomponenti e farmaci emoderivati;
b) una piu' efficace tutela della salute dei cittadini attraverso il
conseguimento dei piu' alti livelli di sicurezza raggiungibili
nell'ambito di tutto il processo finalizzato alla donazione ed alla
trasfusione del sangue;
c) condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il
territorio nazionale;
d) lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue
e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzano in
particolare nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed
oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, la
presente legge disciplina in particolare i seguenti aspetti:
a) i livelli essenziali di assistenza sanitaria del servizio
trasfusionale;
b) i principi generali per l'organizzazione, autorizzazione ed
accreditamento delle strutture trasfusionali;
c) le attivita' delle associazioni e federazioni dei donatori di
sangue e di cellule staminali emopoietiche, nonche' delle
associazioni e federazioni delle donatrici di sangue da cordone
ombelicale;
d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza;
f) le norme per la qualita' e la sicurezza del sangue e dei suoi
prodotti.
3. Ai fini della presente legge si osservano le definizioni contenute
nell'allegato 1.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazione ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.