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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' riconosciuto, in relazione alla
categoria gia' loro assegnata dalla competente commissione
medico-ospedaliera, di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, un
ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un
assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma
percepita dal danneggiato ai sensi dell'articolo 2 della legge
25 febbraio 1992, n. 210, per le categorie dalla prima alla quarta
della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, a cinque volte per le categorie quinta e sesta, e a
quattro volte per le categorie settima e ottava. Esso e' corrisposto
per la meta' al soggetto danneggiato e per l'altra meta' ai congiunti
che prestano o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera
prevalente e continuativa. Se il danneggiato e' minore di eta' o
incapace di intendere e di volere l'indennizzo e' corrisposto per
intero ai congiunti conviventi di cui al precedente periodo. Rimane
fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non
patrimoniale derivante da fatto illecito.
2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo
e' erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di
volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza in maniera
prevalente e continuativa, per tutto il periodo di esistenza in vita
del danneggiato.
3. Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il
decesso in data successiva a quella di entrata in vigore della
presente legge, l'avente diritto puo' optare tra l'ulteriore
indennizzo di cui al comma 1 e un assegno una tantum pari a 150.000
euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro
ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i
figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni
inabili al lavoro.
4. L'intero importo dell'indennizzo, stabilito ai sensi del
presente articolo, e' rivalutato annualmente in base alla variazione
degli indici ISTAT.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Rerpubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo, fini di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'articolo 1
Comma 1
- Il testo dell'art. 1, comma 1 della legge 25 febbraio
1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di
vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione
di emoderivati) e' il seguente:
«Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di
vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una
autorita' sanitaria italiana, lesioni o infermita', dalle
quali sia derivata una menomazione permanente della
integrita' psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da
parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti
dalla presente legge».
- Il testo dell'art. 165 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, «Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato» e' il seguente:
«Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni dell'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.»
- Il testo dell'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n.
210 e' il seguente:
«Art. 2 - 1. L'indennizzo di cui all'art. 1, comma 1,
consiste in un assegno, reversibile per quindici anni,
determinato nella misura di cui alla tabella B allegata
alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata
dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.
L'indennizzo e' cumulabile con ogni altro emolumento a
qualsiasi titolo percepito ed e' rivalutato annualmente
sulla base del tasso di inflazione programmato.
2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' integrato da una
somma corrispondente all'importo dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n.
324, e successive modificazioni, prevista per la prima
qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed
ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello
della presentazione della domanda ai sensi dell'art. 3. La
predetta somma integrativa e' cumulabile con l'indennita'
integrativa speciale o altra analoga indennita' collegata
alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al
comma 1 dell'art. 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia
stato gia' concesso, e' corrisposto, a domanda, per il
periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso
e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente
legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun
anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del
comma 1 e del primo periodo del presente comma, con
esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie
previste dalla presente legge sia derivata la morte,
l'avente diritto puo' optare fra l'assegno reversibile di
cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni.
Ai fini della presente legge, sono considerati aventi
diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il
coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i
fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui
al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito
della persona deceduta non rappresenti l'unico
sostentamento della famiglia.
4. Qualora la persona sia deceduta in eta' minore,
l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la
potesta' parentale.
5. I soggetti di cui all'art. 1 sono esentati dalla
partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, nonche' dal pagamento della quota
fissa per ricetta di cui al comma 16-ter del medesimo
articolo 8 della citata legge n. 537 del 1993, introdotto
dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
limitatamente alle prestazioni sanitarie necessarie per la
diagnosi e la cura delle patologie previste dalla presente
legge.
6. I benefici di cui alla presente legge spettano
altresi' al coniuge che risulti contagiato da uno dei
soggetti di cui all'articolo 1, nonche' al figlio
contagiato durante la gestazione.
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono piu' di una
malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito
invalidante distinto e' riconosciuto, in aggiunta ai
benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo
aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanita' con
proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di
quello previsto ai commi 1 e 2».
- Il testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 concerne: «Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra».