Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di
previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni
autonome, approvati con legge 30 dicembre 2004, n. 312, sono
introdotte, per l'anno finanziario 2005, le variazioni di cui alle
annesse tabelle.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il titolo della legge 30 dicembre 2004, n.
312, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio
2005-2007» (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre
2004, n. 306, S.O.).